Gli incidenti stradali, oltre che fonte di danni, disagi e lutti,
costituiscono un fenomeno intorno al quale si muovono, costantemente,
migliaia di miliardi di lire. Questa enorme quantità di denaro crea,
inevitabilmente, fortissimi contrasti di interessi fra chi deve
pagare i danni e chi deve ricevere il giusto risarcimento. Ma grande
è la forza economica delle Società assicuratrici, che sono consociate
in un Ente privato (A.N.I.A., Associazione Nazionale delle Imprese
Assicuratrici), dotato di vera potenza contrattuale. E debole è
la posizione del danneggiato, poichè egli non è normalmente in grado
di conoscere le numerose - e spesso contraddittorie - norme che
regolano i suoi diritti e non è dunque nelle condizioni di farli
valere in maniera efficace.
La persona che deve ricevere un risarcimento di danno, quindi,
deve, frequentemente, percorrere un complesso e tortuoso itinerario
per la tutela dei suoi diritti. Spesso, il danneggiato, prima di
ottenere quanto gli compete, entra in contatto con svariati operatori
il cui intervento, a vario titolo, si può rendere necessario: ad
esempio autoriparatori, agenti assicurativi o loro collaboratori,
periti, infermieri, medici, Agenti di Polizia, Carabinieri, commercialisti,
consulenti di varia natura e numerosi altri.
In alcuni casi questi operatori ritengono di poter consigliare al
danneggiato il nominativo di uno Studio Legale cui rivolgersi per
ottenere un giusto risarcimento ed una valida tutela difensiva.
Ma il loro consiglio può rivelarsi errato, a volte perchè tende
a favorire un professionista collegato per amicizia o parentela,
indipendentemente dalla sua professionalità e competenza, a volte,
più semplicemente, perchè è il frutto di scarsa conoscenza della
materia.
La materia del risarcimento del danno, SPECIE DEL DANNO ALLA
PERSONA, è materia delicatissima, di grande complessità e vastità,
soggetta a frenetica evoluzione, che può essere conosciuta e trattata
solo da professionisti legali che abbiano maturato una vasta esperienza
ed una approfondita competenza nel settore. Si tratta di materia
spessissimo sconosciuta, sia agli operatori intermedi di cui si
è parlato sopra, sia, e soprattutto, ai cittadini che hanno subito
un danno. Questi ultimi, per non correre il rischio di commettere
irreparabili errori, hanno la necessità di affidare i loro interessi
ad uno Studio Legale dotato di competenza specifica ed esperienza.
COME SCEGLIERE QUELLO GIUSTO?
Ecco alcune semplici regole:
- è prudente diffidare di chiunque, dopo un incidente, si mostri
troppo insistente nel "consigliare" o nel "raccomandare"
il nominativo di un legale, magari consegnandovi un biglietto da
visita di "uno bravo";
- è altrettanto prudente diffidare di chiunque, mostrandosi improvvisamente
premuroso nei vostri confronti, vi parli di "un nostro Avvocato"
ovvero vi inviti a consegnargli i documenti ed i certificati del
danno assicurandovi che, per il resto, "pensa a tutto lui";
- è consigliabile non firmare "deleghe" oppure "incarichi" in favore
di professionisti che non vi vengano immediatamente e contestualmente
fatti conoscere personalmente;
- è consigliabile, prima di conferire qualsiasi incarico,
recarsi sempre di persona presso lo Studio Legale al quale ci si
intende rivolgere, per poter verificare direttamente a chi si affidano
i propri interessi;
- è consigliabile diffidare di chi dovesse addirittura promettere
o garantire degli "anticipi" in denaro sulla futura liquidazione
del danno: ciò, per gli Avvocati, o per chiunque sia ad essi collegato,
è assolutamente proibito dal D.M. 05.10.1994 n. 585, che regola
e stabilisce la Tariffa Forense nonchè dall'art. 35, comma secondo,
del Codice Deontologico Forense,
approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile
1997, con le modificazioni introdotte il 16 ottobre 1999;
- è indispensabile accertarsi che la persona che viene qualificata,
ovvero si autoqualifica, come "Avvocato" sia effettivamente iscritto
nell'Albo degli Avvocati costituito presso ogni Tribunale d'Italia;
tale accertamento è facile: basterà che facciate "clic" sul seguente
COLLEGAMENTO,
che vi condurrà al sito del Cassa Nazionale Forense, contenente
l'elenco degli Avvocati italiani iscritti negli Albi. Qui dovrete
ricercare la presenza del legale che Vi interessa attraverso l'Ordine
(ogni Ordine corrisponde ad un Tribunale) in cui è, ovvero potrebbe,
essere iscritto.
- Ricordate che chi si qualifica come "avvocato" senza esserlo
commette il reato di "Usurpazione di titoli o di onori",
previsto e punito dall'art. 498 del Codice Penale. Chi, poi, senza
limitarsi alla sola qualifica, dovesse esercitare la professione
di avvocato senza averne titolo commette il più grave reato di "Abusivo
esercizio di una professione", previsto e punito dall'art. 348 del
Codice Penale.
- E' utile tenere nel debito conto il fatto che, laddove per qualsiasi
motivo circolano grandi somme di denaro, inevitabilmente nascono
interessi e "business", i quali non sempre hanno a cuore la vostra
migliore tutela.
Nell'anno 1985 il numero degli iscritti negli Albi di Avvocato
in Italia ammontava a 48.325 professionisti. Nell'anno
2000, in conseguenza di una notevolissima attenuazione delle
difficoltà di superamento dell'Esame di Stato per la ammissione
all'esercizio della professione, risultano iscritti negli Albi oltre
110.000 Avvocati. Se si considera che, nel frattempo, la popolazione
italiana non è certo aumentata (anzi!), non è difficile immaginare
come tutto ciò abbia provocato una oggettiva difficoltà di reperimento
di clientela ed abbia indotto molti professionisti a "sorvolare"
su alcune norme dell'Ordinamento professionale e del Codice Deontologico
Forense pur di "entrare nel mercato".
- Il principale settore di attività verso il quale hanno rivolto
l'attenzione tali professionisti è proprio quello della infortunistica
stradale e del risarcimento del danno, che viene spesso considerato
un ambito in cui scorazzare facilmente senza tanto badare nè alle
regole che disciplinano l'attività forense, né alla propria esperienza
specifica nel settore, nè agli effettivi interessi dei danneggiati.
- In vero, alcuni Studi Legali - del tutto indipendentemente
dalla loro specifica competenza in materia - hanno creato una
vera e propria "rete", costituita da operatori di vario genere (in
certi casi di veri e propri "faccendieri"), che hanno il preciso
compito di "convincere" i danneggiati e di "indirizzarli" presso
di loro. I "segnalatori", ovviamente, vengono ricompensati ed il
loro compenso, potete starne certi, verrà, in tutto od in parte,
in qualche modo da voi pagato. Gli Avvocati - o presunti tali -
che adottano tali sistemi di "reclutamento" della clientela, commettono
infrazione all'art. 19 del Codice Deontologico Forense, il quale,
sotto la rubrica "Divieto di accaparramento della Clientela", recita
testualmente come segue: "E' vietata l'offerta di prestazioni
professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all'acquisizione
di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o altri
mezzi illeciti. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega,
o ad altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro
compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.
Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni
a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere
difese o incarichi".
FORSE, DUNQUE,
NON SAPETE CHE SIETE DELLE AMBITE PREDE
E CHE NEI VOSTRI CONFRONTI E' APERTA UNA VERA "CACCIA AL DANNEGGIATO"!!
Voi costituite, infatti, con il risarcimento che vi spetta, un
vero "business" sul quale molti hanno messo gli occhi. Non ci credete?
Immaginiamo, allora, di seguire da vicino le vicende che possono
capitare al nostro amico automobilista (o motociclista, ciclista,
pedone) Egidio Numerio, che incappi in un sinistro stradale.
Nello specifico, il nostro amico, giungendo in prossimità di un
incrocio cittadino regolato da semaforo ed avendo constatato che
quest'ultimo emette luce verde, impegna l'area dell'incrocio e viene
investito con una certa violenza da altro automobilista che proviene
dall'altra strada - e passa quindi col semaforo rosso - e che si
è distratto per guardare un manifesto pubblicitario.
Supponiamo, inoltre, che il nostro amico automobilista, con l'urto
subito, venga sospinto contro altra automobile che sopraggiungeva
dall'opposto senso di marcia.
- Appare chiaro, dunque, che il Signor Egidio, per le modalità dell'incidente,
gode della piena ragione, essendo stato investito da altro utente
che transitava nonostante il semaforo, dal suo lato, emettesse luce
rossa.
- In seguito a tale incidente il Signor Egidio subisce un danno
alla persona, consistente in un grave "colpo di frusta" del rachide
cervicale, mentre la sua auto riporta notevoli danni, sia alla carrozzeria
che alle parti meccaniche.
- Il Signor Egidio non lo sa, ma, dopo la "disavventura" appena
vissuta, stà per addentrarsi in una altra "avventura" costituita
da un mondo, del tutto sconosciuto, di fatti e di persone, che lo
aspettano. Alcuni con ansia.
- Egli, infatti, da ora in poi, entrerà in contatto, inevitabilmente,
con delle persone che, per necessità, per puro caso ovvero per l'attività
che svolgono, dovranno in qualche misura occuparsi di lui.
- Normalmente, la prima persona che si materializza è proprio il
responsabile del sinistro, il quale, a seconda dei casi, potrà atteggiarsi
in due modi ben diversi:
a) chiederà scusa, si informerà di come si sente il Signor
Egidio, si assumerà la responsabilità del fatto e garantirà a tutti
che provvederà a denunciare il fatto al proprio assicuratore perché
provveda ad ogni risarcimento.
b) incomincerà ad inveire contro il Signor Egidio, accusandolo
di essere il responsabile del fatto e, come si suol dire, piantando
una grana.
Ora, vi sembrerà strano, ma spesso l'ipotesi "b)" si rivela la più
semplice delle due, poiché il Signor Egidio, di fronte alle escandescenze
dell'energumeno avversario, non avrà dubbi di sorta ad invocare
l'intervento sul posto di una qualche Autorità di Polizia, sia essa
la Polizia Stradale, che i Carabinieri, che la Polizia Municipale,
avendo l'avvertenza di precisare che l'incidente ha provocato lesioni
personali (se volete sapere perché visitate la sezione Scontro
automobilistico). Più subdola - e quindi più pericolosa
- può a volte rivelarsi, invece, la immediata disponibilità del
responsabile ad assumersi ogni onere conseguente al suo operato
poiché ciò potrebbe indurre il Sig. Egidio a commettere un grave
errore, consistente nel limitarsi allo scambio dei dati, dei numeri
di targa e degli estremi assicurativi e nel salutarsi da veri "gentleman".
Si può star certi che in una alta percentuale di casi il "gentleman"
di cui sopra, trascorse poche ore dal fatto, comincerà ad avanzare
dubbi sul fatto che il Sig. Egidio sia del tutto esente da una qualche
responsabilità nella produzione dell'incidente. Così, magari dietro
il consiglio di un "esperto", oppure di un "amico"; spesso spuntano
dal nulla dei "testimoni", i quali possono attestare che, in realtà,
il Sig. Egidio procedeva a velocità folle e che, a ben ripensarci,
non è così certo che al momento in cui egli impegnava l'incrocio
la luce semaforica segnasse per lui luce verde. Cosicchè, come fulmine
a ciel sereno, compare d'improvviso lo spettro del "concorso di
colpa" (se volete saperne di più, visitate la sezione Concorso
di colpa).
Dovete sapere, infatti, che in questi casi sono numerosissimi
(ed interessatissimi) i "consiglieri" sempre pronti a dare una "dritta"
alla controparte del Sig. Egidio. Non ci crederete, ma non sapete
quante pratiche di infortunistica vengono "trattate" dagli avventori
dei bar o degli altri luoghi di ritrovo, ove ognuno dice la sua,
ma dove ognuno, normalmente, sbaglia. Ecco perché è altamente raccomandabile
non fidarsi né delle apparenze, né delle "garanzie" date verbalmente
dall'altro conducente, specie quando quest'ultimo si dichiari contrario
all'intervento di una Autorità di Polizia, asserendo che " … tanto
la responsabilità è ben chiara …". E' opportuno, al contrario, dopo
avere preso possibilmente nota dei dati delle persone presenti al
fatto che possano fungere da testimoni futuri, richiedere comunque
l'intervento sul posto dell'Autorità di Polizia, precisando, all'atto
della chiamata, che vi sono state lesioni personali in conseguenza
dell'incidente (se volete sapere perché visitate la sezione Scontro
automobilistico).
Laddove non dovesse essere possibile l'intervento di una Autorità
di Polizia, è assolutamente necessario farsi rilasciare dal responsabile
una dettagliata dichiarazione scritta e firmata ove sia specificata
chiaramente la dinamica del fatto ed ove venga assunta la responsabilità
da chi di dovere.
- Se, poi, il Sig. Egidio dovesse essere ben sicuro di saper compilare
in modo giusto il cosiddetto "Modulo C.I.D.", allora tale documento,
debitamente firmato dai due conducenti, può ben sostituire la dichiarazione
scritta prima indicata (per saperne di più sul Modulo C.I.D. visitate
la sezione CID).
- Si deve dunque sperare che il nostro Sig. Egidio sia stato prudente
ed abbia richiesto ed ottenuto l'intervento di una Autorità di Polizia,
la quale possa espletare un sopralluogo, eseguire le misurazioni,
accertare la posizione dei veicoli (i quali, si raccomanda, non
debbono assolutamente essere rimossi dalla posizione di quiete
assunta dopo il sinistro, salvo casi di inderogabile necessità),
raccogliere a verbale le dichiarazioni dei protagonisti, sentire
eventuali testimoni, elevare contravvenzioni e quant'altro necessario
in simili circostanze. Il Sig. Egidio non deve mai avere paura della
eventualità che venga elevata una contravvenzione anche nei suoi
confronti: se ciò dovesse avvenire basterà che egli non sottoscriva
il relativo verbale riservandosi di consultare un esperto di propria
fiducia (per saperne di più visitate la sezione Scontro
automobilistico). E' importante soltanto che il responsabile
venga comunque identificato, sentito a verbale e sanzionato. E'
inoltre importante preoccuparsi, quando ciò sia possibile, di annotare
gli estremi completi di eventuali testimoni dell'incidente, i quali
potrebbero rivelarsi preziosi e determinanti in caso di necessità.
Chi avesse con sé una macchina fotografica non abbia esitazioni
ad eseguire quante più foto del luogo, delle vetture, delle tracce
di frenata, della posizione dei detriti dell'urto. E' importante
scattare alcune foto "panoramiche", che, cioè, rappresentino nello
stesso documento la strada e la posizione dei mezzi su di essa subito
dopo il fatto.
- In alcuni casi è possibile che già sul posto del sinistro, ovvero
successivamente all'incidente, qualche Agente o Ufficiale
della Pattuglia intervenuta sul posto ritenga di dovere consigliare
al Sig. Egidio l'opportunità di rivolgersi ad uno Studio Legale
per meglio essere tutelato (per saperne di
più clicca qui ). Se il consiglio rimane tale,
e cioè non si spinga anche ad indicare il nominativo del legale,
è degno della massima attenzione, poiché l'Agente o Ufficiale deve
avere ravvisato nel fatto, o nelle condizioni fisiche del Sig. Egidio,
o nelle dichiarazioni ovvero nel comportamento dell'altro protagonista,
la necessità che del caso si occupi un esperto. Se, viceversa, viene
esercitata sul Sig. Egidio una certa "pressione" a rivolgersi ad
un ben determinato e specificato Studio Legale, del quale, magari,
viene consegnato un biglietto, allora è doveroso diffidare altamente
di tale "consiglio", poiché esso è spesso il frutto di un interesse
personale del "consigliere" il quale funge da illegittimo procacciatore
(probabilmente remunerato) di clientela a favore di uno o più avvocati
di un determinato Studio. Si rammenti che l'Agente od Ufficiale
di Polizia, del Corpo dei Carabinieri o del Corpo della Polizia
Municipale che si dedichi a fornire tali consigli trasgredisce al
disposto dell'art. 25 delle Norme di Attuazione del Codice di Procedura
Penale il quale, sotto la rubrica "Divieto di consigli circa la
scelta del difensore di fiducia" recita testualmente che "Costituisce
grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria e per tutti i dipendenti dell'amministrazione
degli istituti di prevenzione e pena dare consigli sulla scelta
del difensore di fiducia". A sua volta, lo Studio Legale che
di tali consigli si avvantaggi per accaparrarsi nuova clientela,
trasgredisce al disposto dell'art. 19 del Codice Deontologico Forense,
di cui si è detto sopra.
Avendo riportato lesioni alla persona, il Sig. Egidio dovrà recarsi
al Pronto Soccorso del più vicino Ospedale (e ciò è sempre consigliabile),
ovvero, se ciò non fosse possibile, presso il proprio medico curante.
E' di grande importanza che il medico, sia esso del Pronto Soccorso,
sia altro specialista, rediga in modo completo il referto (od il
certificato) relativo alle lesioni riscontrate (per
saperne di più clicca qui).
- In alcuni casi può capitare che qualche medico non si limiti soltanto
alla cura del paziente, ma ritenga di dover consigliare, anche in
base a quanto da egli constatato in corso di visita medica, all'infortunato
la opportunità di far tutelare al meglio i propri diritti attraverso
un buon avvocato (per saperne di più, clicca
qui). Anche in questo caso, se il consiglio rimane
tale, e cioè non si spinga anche ad indicare il nominativo del legale,
è degno della massima attenzione, poiché il medico deve avere ravvisato,
nelle condizioni fisiche del Sig. Egidio, la necessità che del caso
si occupi un esperto. Allo stesso modo, se, viceversa, viene esercitata
sul Sig. Egidio una certa "pressione" a rivolgersi ad un ben determinato
e specificato Studio Legale, del quale, magari, viene consegnato
un biglietto, allora è doveroso diffidare altamente di tale "consiglio",
poiché esso è spesso il frutto di un interesse personale del "consigliere"
il quale funge da illegittimo procacciatore (probabilmente ricambiato
con l'invio di pazienti) di clientela a favore di uno o più avvocati
di un determinato Studio. -
Dopo avere giustamente provveduto a porre i primi rimedi alle
conseguenze subite dalla sua persona, il nostro Sig. Egidio dovrà
occuparsi dei danni riportati dal proprio mezzo, rivolgendosi, per
ciò, ad un Autoriparatore (sia esso di carrozzeria, sia di parte
meccanica). Anche in tale ambito, in alcuni casi, potrà verificarsi
che vengano fornite al nostro automobilista delle non richieste
indicazioni di "bravi avvocati che fanno prendere un sacco di soldi",
e, per tali casi, resta valido il consiglio di diffidare, sino a
prova contraria, di tale interessamento. Peraltro, nel caso degli
Autoriparatori, il Sig. Egidio potrebbe imbattersi in una proposta
che suona più o meno così: "pensiamo a tutto noi, basterà che
Lei ci sottoscriva questo documento e non dovrà preoccuparsi di
nulla perché pensiamo noi a farci pagare il nostro conto direttamente
dalla Società assicuratrice e Lei dovrà soltanto venire a ritirare
la Sua vettura già riparata". Si tratta di una proposta che
può sembrare interessante, ma è bene che il Sig. Egidio, prima di
sottoscrivere quel "documento" - che in termini tecnici è una delega
di pagamento - si renda ben conto della valenza di tale atto e degli
eventuali risvolti non piacevoli che può comportare (per
saperne di più clicca qui ). Si può infatti dire
che gli autoriparatori che "consigliano" si suddividono in due diverse
categorie: quelli che hanno aderito ad un accordo privato loro proposto
dalle Società Assicuratrici (per saperne di più clicca
qui), i quali hanno più di una ragione per dissuaderVi dal rivolgervi
ad un legale (per saperne di più clicca qui);
e quelli che, non avendo aderito a tale accordo, si premurano di
indurvi ad incaricare un legale di "loro" fiducia. Nessuna delle
due categorie, in buona sostanza e salvo i casi di buona fede, si
preoccupa dei vostri effettivi interessi.
- Infine, il Sig. Egidio, dovrà rivolgersi al suo assicuratore
(Agente o sub agente di una Compagnia assicuratrice) al quale riferire
dell'accaduto ed al quale chiedere lumi sul da farsi o pareri sull'accaduto.
Le risposte e la assistenza che riceverà dipenderanno, ovviamente,
dalla professionalità, dalla esperienza e dall'onestà di cui è dotato
l'Agente, poiché questa categoria di operatori - attualmente in
fase di rapida evoluzione e trasformazione, così come accade per
tutto l'ambiente assicurativo in generale - costituisce spesso il
primo ed il maggior punto di riferimento di chi è incappato in un
incidente stradale. Ne consegue, inevitabilmente, che proprio su
tale categoria di operatori siano più forti e convergenti le "pressioni"
provenienti da svariate direzioni. Esaminiamole nei dettagli:
a) pressioni provenienti dagli Studi Legali.
Per quanto sopra si è esposto, appare evidente che molti Studi Legali
sono portati ad esercitare pressioni sugli agenti assicurativi affinchè
indirizzino presso di loro i danneggiati da incidente stradale,
offrendo "provvigioni" per ogni cliente così acquisito. Nei casi
in cui tale "accordo" dovesse realizzarsi tra agente assicurativo
e Studio Legale, mentre resta ferma per quest'ultimo la violazione
delle norme del Codice Deontologico, di cui si è parlato, viene
necessariamente a diminuire la affidabilità dell'Agente assicuratore
che a tale "scambio " si è prestato, poiché, secondo le "leggi di
mercato" tale tipo di agente assicurativo sarà interessato ad indirizzare
i suoi clienti non tanto presso lo Studio legale più idoneo alla
tutela degli interessi del danneggiato, bensì verso lo Studio che
sarà disposto a versare la "provvigione" più elevata. E non vi è
chi non veda come un Avvocato che sia disposto a pagare a caro prezzo
l'acquisizione di un nuovo cliente non sia la persona più adatta
a fornire affidamento circa la propria dignità e serietà professionale.
E' necessaria, pertanto, la massima cautela, per il Sig. Egidio,
laddove il suo agente assicurativo si mostri troppo insistente ad
indicare un solo Studio legale e non una "rosa" di Studi fra i quali
scegliere. E' bene in proposito sapere che nella organizzazione
delle Agenzie assicurative italiane non esiste la figura
istituzionalizzata del cosiddetto "Avvocato dell'Agenzia", che spesso
viene anche definito come "l'Avvocato della Compagnia". E', questa,
una diffusissima convinzione popolare che va sfatata, poiché mentre
il cosiddetto Avvocato dell'Agenzia altri non è che un professionista
che ha stretto un rapporto personale di "collaborazione" con l'Agente
in persona (e qui vale quanto s'è detto poc'anzi), l'Avvocato della
Compagnia è tutt'altra figura di professionista, che intrattiene
rapporti esclusivamente con la Direzione generale della Società
assicuratrice e non con l'Agente locale. Notevoli sono le differenze
tra le due figure: il cosiddetto Avvocato dell'Agenzia, laddove
venga officiato dal danneggiato, stabilisce un rapporto professionale
solo con quest'ultimo, il quale, per legge, è tenuto a pagarne il
compenso e - in caso di esito negativo di eventuali cause - ad assumersi
il costo di tutte le spese di giudizio. Infatti, in questo caso,
l'Agente assicurativo ha fatto solo da "intermediario" fra il cliente
ed il professionista e resta fuori dal rapporto professionale che
fra i due si instaura. L'Avvocato della Compagnia Assicuratrice,
al contrario, viene officiato e remunerato direttamente dalla Direzione
generale della Società, la quale - si badi - lo utilizza però non
per tutelare i propri assicurati quando costoro debbono rivendicare
un risarcimento dal responsabile dell'incidente e dal suo assicuratore,
ma solo in sede di difesa degli interessi della stessa Società e
- ma solo di riflesso - anche dell'assicurato quando questi venga
citato in giudizio da chi si ritiene da esso danneggiato. Notata
la differenza? - Buona cosa è, allora, stipulare sempre una polizza
assicurativa di "Tutela Giudiziaria" (per saperne di più visita
la sezione Tutela giudiziaria).
b) pressioni provenienti dalle Società Assicuratrici
Se, da un lato, alcuni Agenti assicurativi sono portati ad indirizzare
i loro clienti presso Studi legali "convenzionati" poiché hanno
interesse a percepire da questi ultimi le relative prebende, va
precisato che molti Agenti rinunciano a tale pratica, e ciò per
due precisi motivi. Il primo, perché si tratta di operatori seri
ed affidabili (e sono la maggioranza), che non si prestano ad alcun
genere di "mercato". Il secondo, perché le Società Assicuratrici,
riunite nell'A.N.I.A. (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici),
hanno "inventato" una serie di procedure, "accordi" e "parametrazioni"
aventi lo scopo di contenere il costo dei sinistri, da un lato,
e di indurre gli Agenti di assicurazione alla cautela, dall'altro
lato, facendo balenare loro lo spettro della revoca del mandato
in caso di "sfondamento" di particolari parametri. Vediamole.
- Una diffusa procedura risarcitoria è costituita dalla applicazione
della cosiddetta C.I.D. (Convenzione Indennizzo Diretto), in base
alla quale le Compagnie aderenti al relativo accordo si impegnano
a liquidare i danni subiti dai veicoli dei loro assicurati a condizione
che questi ultimi, subito dopo il sinistro, abbiano compilato e
sottoscritto il cosiddetto modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole
di Incidente) - per saperne di più visita la sezione CID
- ed alle ulteriori condizioni che non si siano verificati danni
alle persone e che il danno da risarcire non superi la soglia di
lire 100.000.000. Qui, al momento, basterà notare due importanti
fattori di funzionamento della procedura C.I.D.: è necessario
che non vi siano lesioni alle persone ed è istituita una sorta
di incentivo economico a favore degli Agenti che favoriscono la
diffusione della applicazione della C.I.D. e che si occupano di
"trattare" per conto dei loro clienti danneggiati l'entità del risarcimento
con i liquidatori sinistri delle loro stesse Compagnie.
- Ogni Agenzia locale è costantemente monitorata dalla Direzione
Generale, la quale misura il cosiddetto "rapporto premi/sinistri"
di ognuna di esse, e cioè il rapporto fra le somme che una determinata
Agenzia incassa dai suoi clienti per i pagamenti delle polizze e
le somme che vengono dalla Società sborsate per far fronte ai pagamenti
dei danni causati da quegli assicurati. Quando il rapporto "premi/sinistri"
diventa passivo (e cioè le somme pagate per sinistri superano quelle
incassate per i premi di polizza) e tale situazione persiste per
più di un esercizio l'Agente viene a trovarsi in difficoltà e potrebbe
essere rimosso.
- Sempre nell'ambito del "monitoraggio" cui sono sottoposte le Agenzie
assicurative, le Società assicuratrici più avvedute si sono premurate
di istituire i cosiddetti "rappels" di produttività, il cui funzionamento
è il seguente: se l'Agente, oltre a mantenere un rapporto premi/sinistri
positivo, contribuisce a mantenere un "costo medio per ogni sinistro"
che sia il più basso possibile e si adopera per aumentare il numero
dei clienti, allora egli vincerà un "rappel" e cioè un premio, che
può consistere in somme di denaro, elargite sotto forma di maggiori
provvigioni, ovvero in lussuosi viaggi, ovvero in altri notevoli
vantaggi.
- Altra iniziativa delle Imprese assicuratrici è costituita dai
numerosi cosiddetti "Accordi A.N.I.A.", i quali sono tutti finalizzati,
in un modo o nell'altro, al contenimento del costo dei sinistri
e ad evitare che nelle trattative relative al risarcimento del danno
possa "intromettersi" un Avvocato. In buona sostanza, gli "accordi
ANIA" tendono a "spostare" il compito di risarcire i danni non più
sulla Società che assicura l'effettivo responsabile dell'accaduto,
bensì sulla stessa Società presso la quale è assicurato il danneggiato.
Ad esempio, proprio nel caso del sinistro che abbiamo sopra ipotizzato
come accaduto al Sig. Egidio, quest'ultimo, a causa del fatto che
si è verificato il coinvolgimento di un terzo veicolo, verrebbe
con una certa insistenza invitato a rivolgersi al proprio assicuratore
- e non a quello del responsabile - in virtù di uno di tali accordi
privati fra Società assicuratrici. Il danneggiato, dunque, avrà
come interlocutore non più "l'avversario", bensì il proprio Agente
assicurativo, nei confronti del quale, così ritengono gli esperti
delle cose del mercato, l'atteggiamento di chi deve essere risarcito
sarà meno "grintoso", più conciliante e, probabilmente, più rinunciatario.
Inoltre, come spesso si sente dire dagli onesti cittadini, "… non
sarebbe una bella cosa far intervenire un avvocato contro il proprio
assicuratore …".
Appare evidente come, in tutti questi casi, un Agente assicurativo
che non sia più che onesto avrà buon gioco nel convincere il proprio
cliente a prendere tre decisioni:
a) ad avvicinare la controparte per far sottoscrivere da
quest'ultima, anche a giorni di distanza dal fatto, la cosiddetta
"Constatazione Amichevole di Incidente" in modo da poter usufruire
della procedura "accelerata" di liquidazione del danno al veicolo,
detta comunemente C.I.D.;
b) a "non fare caso" ai dolori fisici accusati in seguito
al sinistro, i quali "passeranno presto", poiché se il cliente dovesse
insistere nel presentare il certificato medico ovvero a manifestare
l'intenzione di farsi controllare da un medico, allora non sarebbe
più applicabile la procedura "accelerata" del C.I.D.
c) ad evitare di incaricare un legale per la tutela dei propri
diritti, poiché ciò sarebbe, ugualmente, motivo di impossibilità
di applicazione della C.I.D., nonché motivo di "lungaggini, litigi,
complicanze di vario genere ed altro". Il risultato di tali "pressioni"
è costituito - laddove il danneggiato le accetti, dal fatto che
la liquidazione del danno sarà limitata dalle condizioni poste nella
Convenzione C.I.D. (vedi la sezione CID)
e, quel che è più grave, dal fatto che in questo modo sono stati
elegantemente "evitati" i risarcimenti per i danni alle persone
di non grave entità, in specie i cosiddetti "colpi di frusta", che
gli assicuratori vedono come fumo negli occhi. Tuttavia il Sig.
Egidio deve sapere che le cosiddette "lesioni lievi", e specialmente
i colpi di frusta del rachide cervicale, quando sono veritieri,
sono fonte di sofferenze notevoli a durata illimitata e sono il
presupposto per ottenere un equo e non indifferente risarcimento
del danno (per saperne di più clicca
qui).
Anche alcuni Agenti di assicurazione, dunque, come si è visto
per gli Autoriparatori e sempre facendo salve le persone il cui
operato è improntato a rettitudine, possono dover sottostare alle
"esigenze di mercato" loro imposte dalle Società assicuratrici e,
pertanto, possono operare in modo da dissuaderVi dal rivolgervi
ad un legale, pur essendo coscienti del fatto che nessun cittadino
che non sia un esperto in materia è in grado di gestire la trattazione
e la liquidazione di un danno da lesioni personali. Neanche essi,
allora, e salvo i casi di buona fede, si preoccupano dei vostri
effettivi interessi.
Ora, è ben vero che chi scrive è un Avvocato e che, pertanto,
potrebbe sembrare "interessato" al proprio tornaconto professionale,
ma ciò che qui si vuol dire - e che non può essere assolutamente
smentito da alcuno - è che il risarcimento del danno conseguente
ad incidente stradale, ed in specie del danno alla persona, non
può mai essere gestito in modo sufficientemente soddisfacente
per il danneggiato se non attraverso l'intervento di uno Studio
Legale specializzato in materia. Cosicchè ogni "meccanismo" che
abbia come finalità quella di scoraggiare tale intervento legale
è da considerare un meccanismo avente tendenzialmente lo scopo di
pagare meno del dovuto all'avente diritto.
E' infatti di assoluta importanza che ognuno sappia che la
parcella e le spese sostenute dall'Avvocato che assiste e tutela
un danneggiato che abbia diritto a risarcimento sono a totale carico
del responsabile del sinistro e del suo assicuratore, i quali dovranno,
oltre che risarcire il danno, rimborsare anche - e separatamente
- le competenze legali. E ciò spiega, ovviamente, il grande
interesse delle Imprese assicuratrici ad evitare che i danneggiati
si facciano assistere da un legale di fiducia ed accusino danni
alla persona.
Per tornare al nostro amico automobilista Egidio Numerio,
possiamo dire, dopo il presente "excursus", che egli, al momento
in cui, veniva urtato a quel semaforo, non sapeva quali e quanti
"ostacoli" avrebbe ancora dovuto superare. Si spera che il contenuto
del presente sito possa contribuire ad una maggiore informazione
di chi ha diritto a ricevere un giusto risarcimento dalle Compagnie
Assicuratrici. Tuttavia, quanto è stato qui descritto non è che
una parte - sicuramente insufficiente - di quanto si potrebbe esporre
a tutela dell'avente diritto al risarcimento. Ogni
caso è un caso unico, a sé stante, che richiede un apposito
e dedicato esame e l'immediata adozione di ogni iniziativa atta
a condurre al miglior risultato possibile. Per raggiungere tale
risultato è però assolutamente irrinunciabile che il cittadino che
non abbia dimestichezza con i misteri delle leggi, dei regolamenti,
degli ostacoli - palesi ed occulti - dell'ambiente assicurativo,
si affidi immediatamente - ove ciò decida - ad uno Studio Legale
competente in materia, poiché solo una gestione che venga impostata
subito dopo il verificarsi del caso può garantire che il danneggiato
non trascuri di compiere ogni atto difensivo cautelare (es: contestazione
di contravvenzioni), ogni accertamento medico e specialistico di
tipo legale (es: T.A.C., R.M.N. etc.), acquisizione di verbali e/o
accertamenti sul fatto, acquisizione di testimonianze e quant'altro
potrebbe non essere più possibile fare dopo un certo tempo.
E' possibile accedere a consulenze legali a pagamento, presso
lo Studio Legale Giunta, da qualsiasi parte dell'Italia ovvero da
Paesi dell'Europa Comunitaria, per sinistri verificatisi in Italia,
seguendo le istruzioni riportate nel sito (visitate la sezione Consulenza).
Il cliente verrà seguito passo per passo ed informato costantemente
su quanto la legislazione in materia dispone in merito: avrà precise
indicazioni circa gli adempimenti e le procedure da seguire per
un corretto iter della pratica relativa ad un sinistro stradale,
al fine di poter conseguire il giusto ed equo risarcimento del danno
subito, sia esso alle cose che alle persone Nel corso delle trattative,
il cliente verrà tenuto costantemente informati sull'iter e sull'esito
delle medesime. Se ciò divenisse necessario l'assistenza, che normalmente
inizia come assistenza stragiudiziale, può essere proseguita in
sede giudiziale con la proposizione dell'atto di citazione avanti
al giudice competente per materia e per territorio.
Lo Studio è convenzionato con altri Studi - fidati e capaci - in tutta Italia,
per cui non esistono problemi quanto alla sede geografica ove instaurare la causa.
Ciò non comporta, di solito, aumenti di spesa a carico del cliente. Siamo collegati
con numerosi ed autorevoli periti tecnici e medici legali per la stima e valutazione
dei danni materiali e fisici da Voi subiti. Ricordate che lacune ed imprecisioni
in questo settore, specialmente nella fase iniziale, possono compromettere irrimediabilmente
il risarcimento del danno da Voi subito! Le consulenze possono essere fornite
anche a Colleghi. La tariffa applicata per tali consulenze sarà quella prevista
dalla attuale normativa regolatrice della materia (D.M. 5 ottobre 1994, n. 585),
in base al valore della controversia, alla materia ed alla prestazione richiesta.
Lo scaglione tariffario applicato, salvo casi di particolare difficoltà, sarà
quello minimo di legge (vedi il Tariffario).
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