Accordo tra assicuratori per la gestione dei
sinistri con pluralità di danneggiati.
Il presente accordo - che giova riportare per esteso - accorpa
in sé le normative di due precedenti accordi tra assicuratori, che
ovviamente si intendono abrogati: quello per la liquidazione dei
danni conseguenti a tamponamento multiplo e quello per i danni subiti
da terzi estranei.
Ecco il testo:
Art. l. (Oggetto dell'accordo).
Il presente accordo ha lo scopo di accelerare il risarcimento
dei danni subiti dai veicoli assicurati per la RCA con imprese aderenti
e dai loro conducenti incolpevoli o parzialmente colpevoli a seguito
di collisione tra più di due veicoli a motore, nonché dalle persone
e cose trasportate o urtate dai predetti veicoli anche in caso di
collisione tra due soli veicoli. L'accordo è applicabile anche se
uno dei veicoli non sia assicurato o sia assicurato presso un'impresa
non aderente o, limitatamente ai danni a persona, non sia identificato.
Art. 2. (Gestione dei sinistro).
La gestione del sinistro, secondo i principi della migliore tecnica
liquidativa, compete: a) in caso di danni alle persone e cose trasportate,
all'assicuratore dei veicolo vettore; b) in caso di danni al veicolo,
al suo assicuratore; c) in caso di danni alla persona ed alle cose
dei conducente, all'assicuratore dei veicolo da lui condotto; d)
in caso di danni alle persone e alle cose non trasportate su altri
veicoli a motore, all'assicuratore del veicolo che ha urtato per
primo le persone e le cose; se tale veicolo non può essere identificato
con esclusione di ogni ragionevole dubbio, la gestione spetterà
all'assicuratore del veicolo la cui targa abbia il numero iniziale
più basso e così di seguito procedendo da sinistra a destra (senza
tenere conto di eventuali lettere o sigle). L'accordo non opera
per le rivalse di enti mutualistici e/o di assicuratori privati
nonché per le richieste di datori di lavoro.
Art. 3. (Rimborso convenzionale).
L'assicuratore dei responsabile o corresponsabile dei sinistro,
qualora non sia tenuto ad eseguire alcun pagamento a favore di terzi,
dovrà rimborsare all'assicuratore dei veicolo urtato direttamente
dal proprio assicurato, quanto da lui pagato in forza dell'accordo.
Il rimborso non potrà comunque superare il limite massimo di un
milione.
Art. 4. (Limite di 20 milioni).
Quando i danni a cose e/o a persone complessivamente considerati
non superino £ 20.000.000, l'assicuratore gestionario deve istruire
il sinistro e pagare «per conto di chi spetta» il risarcimento dovuto
al danneggiato. Quando un assicuratore gestisce più danni prodotti
dalla collisione dei medesimo veicolo assicurato, l'importo suddetto
va riferito all'ammontare complessivo dei danni a cose e/o a persone
gestiti da detto assicuratore. Gli importi complessivamente corrisposti
ai danneggiati, ove non superino tale limite, rimangono a carico
dell'impresa gestionaria indipendentemente da qualsiasi attribuzione
di responsabilità ad altro assicurato con impresa aderente, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3.
Art. 5. (Limite di 100 milioni).
Quando i danni a cose e/o persone complessivamente considerati superino
il limite di cui all'art. 4 senza peraltro eccedere l'importo di
£ 100.000.000, l'assicuratore gestionario deve darne immediata notizia
a tutti gli assicuratori interessati e tenere la documentazione
acquisita a disposizione per trenta giorni dell'assicuratore che
riterrà di assumere la gestione dei danno avviando, nel frattempo,
opportuni contatti col danneggiato che informerà tempestivamente
dell'eventuale trasferimento della gestione ad altra assicuratore.
Decorsi trenta giorni senza aver avuto riscontro, il gestionario
mantiene la gestione dei sinistro provvedendo alla trattazione e
alla liquidazione dei danno. Se l'importo dallo stesso liquidato
supera i limiti di cui all'art. 4, ne chiederà il rimborso se ed
in quanto ne abbia diritto secondo la situazione in punto responsabilità.
Nei caso di mancato accordo sulla ripartizione delle responsabilità,
l'impresa che ha gestito il danno, esperiti inutilmente i tentativi
di trovare una soluzione, attiva la «Procedura Arbitrale» prevista
dall'apposito accordo associativo, per l'accertamento delle responsabilità
tra assicuratori aderenti, astenendosi da ogni altra iniziativa.
Se altro assicuratore sia subentrato nella gestione dei danno e
l'importo dallo stesso liquidato non superi i limiti di cui all'art.
4, l'impresa, che ha pagato, ha diritto di ottenere immediatamente
il totale rimborso da quella che sarebbe stata tenuta alla gestione
ai sensi dell'art. 2.
Art. 6. (Richiesta ad altra assicuratore).
L'assicuratore, che riceva una richiesta di risarcimento ma non
sia convenzionalmente obbligato alla gestione dei sinistro, deve
rinviare il danneggiato all'assicuratore convenzionalmente obbligato
e contestualmente informare detto assicuratore della richiesta pervenutagli
e del rinvio operato. Se il danneggiato intenda comunque essere
risarcito dall'impresa cui ha avanzato la richiesta (effettuata
ai sensi dell'art. 3 dei DL 2411211976 convertito nella Legge n.
39 dei 26/2/1977), questa procede alla normale gestione dei danno
avvisando tempestivamente le altre imprese interessate e richiederà
il rimborso delle somme pagate in conformità di quanto previsto
dal presente accordo.
Art. 7. (Rimborsi).
L'impresa, che ha pagato il danneggiato a titolo definitivo o di
acconto, dovrà chiedere il rimborso degli importi liquidati, se
e nei limiti in cui ne abbia diritto, entro il termine di due anni
dalla data di ogni pagamento, a pena di decadenza. La richiesta
dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: - copia dell'atto
comprovante il pagamento; - per i danni ai veicoli la perizia determinata
sulla base del Listino prezzi parti di ricambio veicoli a motore,
del Prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di carrozzeria
e di meccanica, nonché dei parametri previsti dall'Accordo ANIA/OO.AA.
dei Carrozzieri; per i danni ad altre cose la documentazione giustificativa
della liquidazione, ivi comprese eventuali perizie e/o fatture;
per i danni alla persona la documentazione giustificativa della
liquidazione, ivi comprese eventuali relazioni di medici fiduciari.
Entro 60 giorni dal ricevimento della predetta documentazione le
imprese interessate dovranno provvedere al rimborso a prescindere
dalla sottoscrizione di un atto di quietanza. In considerazione
della reciprocità dei rapporti tra le imprese aderenti al presente
accordo e dell'esigenza di semplificare il più possibile la gestione
dei rapporti medesimi, resta escluso qualsiasi rimborso delle spese
sostenute per la liquidazione dei sinistro.
Art. 8. (Ricorso alla Presidenza).
In caso di divergenza sull'applicazione dell'accordo, le imprese
aderenti potranno rivolgersi alla Presidenza della Sezione Tecnica
Automobili, per la soluzione della controversia. Eventuali casi
d'inosservanza del presente accordo o di comportamento pregiudizievole
nella gestione dei danni dovranno essere segnalati alla Presidenza
della Sezione Tecnica Automobili che potrà anche disporre per l'addebito
all'impresa responsabile dei pregiudizio recato all'altra e, nei
casi più gravi o ripetuti, per l'estromissione dall'accordo dell'impresa
stessa.
Art. 9. (Operatività dell'accordo).
Il presente accordo è in vigore dal 1° gennaio 1999. L'adesione
al presente accordo comporta l'accettazione dell'accordo per la
risoluzione con procedura arbitrale di vertenze tra assicuratori
nei sinistri RCA limitatamente all'ipotesi richiamata dall'art.
5. Eventuali casi di recesso avranno effetto dall'inizio del mese
successivo al 60' giorno dalla data del recesso stesso.
Norme operative
1. Istruzione e gestione dei danno
Nell'ambito della gestione dell'accordo ogni assicuratore deve provvedere
alla liquidazione dei danno di propria competenza secondo i principi
della migliore tecnica liquidativa e cioè tenendo conto dell'eventuale
grado di responsabilità dei danneggiato sulla base della situazione
risultante dagli elementi in proprio possesso, che potrà integrare
con accertamenti ed approfondimenti istruttori non dissimili da
quelli svolti nella gestione tradizionale dei danni, ricorrendo
preliminarmente alla collaborazione delle altre imprese assicuratrici
interessate al sinistro, specie se aderenti all'accordo. L'impresa
aderente, la cui copertura assicurativa dei veicolo coinvolto nel
sinistro sia sospesa per mancato pagamento dei premio, si considera
a tutti gli effetti come impresa non aderente. L'impresa aderente,
posta in liquidazione coatta amministrativa dopo il sinistro, si
considera essa stessa a tutti gli effetti come non aderente.
2. Competenze gestionali
In caso di collisione tra due soli veicoli a motore: - i danni ai
due veicoli, ai loro conducenti ed alle cose di loro proprietà non
possono essere gestiti secondo l'accordo; - i danni alle persone
ed alle cose trasportate sono gestiti dall'assicuratore dei veicolo
vettore; - i danni ai veicoli venuti in collisione, ai loro conducenti
ed alle cose di loro proprietà sono gestiti secondo l'accordo; -
i danni alle persone ed alle cose trasportate sono gestiti dall'assicuratore
dei veicolo vettore; - i danni alle persone e alle cose poste al
di fuori dei veicoli sono gestiti dall'assicuratore dei veicolo
che le ha urtate. I danni alle cose trasportate vanno risarciti
nella misura in cui non ne sia responsabile il vettore.
3. Rivalse passivo
Le rivalse di enti mutualistici e/o di assicuratori privati nonché
le richieste di datori di lavoro seguono i normali criteri della
responsabilità e vanno perciò gestite dall'assicuratore dei responsabile
fuori accordo anche se si tratti di assicuratore aderente e le rivalse
attengano a partite di danno di sua competenza a di competenza di
altra assicuratore aderente.
4. Rimborso ex art. 3
L'assicuratore dei responsabile dei sinistro è tenuto a rimborsare
l'importo massimo di un milione all'assicuratore dei veicolo urtato
direttamente dal responsabile stesso se non abbia dovuto operare
alcun pagamento, per qualsivoglia ammontare, a favore di terzi a
loro aventi diritto (ad es. enti mutualistici) in forza dell'accordo
o ai sensi di legge. Al rimborso è tenuto anche l'assicuratore dei
corresponsabile pur se abbia risarcito il proprio assicurato in
proporzione al suo grado di responsabilità. Il rimborso deve essere
esplicitamente richiesto dall'assicuratore avente diritto documentando
l'esborso effettuato: se l'importo dei risarcimento è inferiore
al milione di lire, il rimborso è limitato alla somma effettivamente
pagata. La richiesta di rimborso deve essere effettuata nel termine
di cui all'art. 7 utilizzando l'apposito modulo da indirizzare all'Ufficio
Sinistri competente e per conoscenza alla sua Direzione. L'assicuratore
dei responsabile, con lo stesso modulo, potrà respingere la richiesta
entro 60 giorni se abbia operato un esborso risarcitorio a favore
di terzi o debba Prevedibilmente operarlo, in tal caso impegnandosi
ad informare immediatamente l'impresa richiedente dell'avvenuto
pagamento, o se non sussistano le condizioni per la maggiorazione
del premio o per l'applicazione della franchigia precisandone i
motivi. Il mancato riscontro entro 60 giorni obbliga l'impresa inadempiente
a corrispondere l'imporla richiestole ai sensi dell'art. 3 senza
possibilità di eccezione alcuna.
5. I limiti di 20 e 100 milioni
I limiti di 20 e 100 milioni riguardano: - danni a cose - IVA compresa
ed esclusa ogni altra voce accessoria quale fermo tecnico, svalutazione
trasporto, onorari legali, spese giudiziali, rivalutazione monetaria,
interessi, ecc. valutali per quanto si riferisce ai veicoli, sulla
base del Listino prezzi parti di ricambio veicoli a motore e del
Prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di carrozzeria
e di meccanica nonché dei parametri previsti dall'Accordo ANIA/OO.AA.
dei Carrozzieri; - danni a persona valutati secondo i parametri
comunemente adottati, esclusa ogni voce accessoria quale onorari
legali, spese giudiziali, rivalutazione monetaria, interessi, ecc..
Qualora i suddetti limiti siano superati esclusivamente in forza
dei riconoscimento di voci accessorie di danno, l'intero importo
pagato farà carico all'assicuratore gestionario, ferma l'eventuale
diritto di rimborso previsto dall'art. 3. I limiti di 20 e 100 milioni
vanno riferiti all'importo effettivamente liquidato anche se determinato
in funzione di un eventuale concorso di colpa dei danneggiato o
di qualsivoglia elemento riduttivo dei risarcimento, ivi compresa
la migliore tecnica liquidativa.
6. Accertamento dei danni materiali e fisici
Per quanto concerne l'entità dei danni al veicolo ai fini dell'individuazione
dei limiti di valore per la gestione dell'accordo, il liquidatore
dell'impresa gestionaria ex art. 2 deve sempre disporre l'accertamento
peritale. Detto liquidatore dovrà procedere alla perizia del veicolo
anche qualora il danneggiato avesse inoltrato ad altra impresa richiesta
ex art. 3 Legge n. 39/77, trasmettendo la perizia, per il seguito
che la pratica dovrà avere, all'ufficio di liquidazione competente
dell'impresa destinataria della richiesta. La valutazione peritale
dei danni al veicolo può riflettere sia i costi di riparazione dei
veicolo stesso che la stima per differenza (antieconomicità delle
riparazioni): in quest'ultimo caso si considerano voci accessorie
di danno anche le spese di radiazione dal P.R.A. e di reimmatricolazione
d'altro veicolo. Per quanto concerne l'entità dei danni alle persone
ai fini dell'individuazione dei limiti di valore per la gestione
dell'accordo, il liquidatore dell'impresa gestionaria deve acquisire
adeguata documentazione medica. Eventuali contestazioni sul quantum
da parte dell'impresa tenuta al rimborso potranno formare oggetto
di segnalazione alla Direzione dell'impresa gestionaria ed alla
Presidenza della Sezione Tecnica Automobili solo dopo l'avvenuto
puntuale pagamento dell'importo richiesto.
7. Applicazione dell'art. 5
Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 5 decorre dalla data
di ricevimento della comunicazione fatta con l'apposito modulo da
inoltrarsi via fax o per raccomandata. Qualora più assicuratori,
ivi compreso eventualmente il gestionario ex art. 2, siano interessati
a gestire una stessa partita di danno e non trovino tra loro un'intesa,
peraltro del tutto auspicabile, sarà la Presidenza della Sezione
Tecnica Automobili a decidere l'assegnazione della gestione su richiesta
anche di una soia impresa.
8. Pagamenti su polizza ARD
Qualora un'impresa aderente all'accordo abbia gestito i danni subiti
dal proprio assicurato in base ad una garanzia ARD ed abbia effettuato
un pagamento non superiore al limite di lire 20 milioni, dovrà tenere
a proprio carico l'esborso a sensi dell'art. 4 e non potrà agire
in rivalsa nei confronti dell'impresa, aderente all'accordo, che
assicuri il civilmente responsabile, salvo attivare l'art. 3 ove
ne sussistano i presupposti. Qualora il pagamento su polizza ARD
abbia ecceduto il limite di lire 20 milioni, l'impresa potrà agire
in rivalsa nei confronti dell'assicuratore aderente dei responsabile,
fermo restando che, se l'importo effettivamente dovuto risultasse
inferiore al suddetto limite per questioni di responsabilità (ed
in merito potrà essere richiesta la procedura arbitrale), esso resterà
a totale carico dell'assicuratore ARD.
9. Applicabilità dell'accordo
L'accordo è applicabile anche nei seguenti casi: a. inoperatività
della garanzia RCA con diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato
in conseguenza dell'inapplicabilità di eccezioni al terzo ai sensi
dell'art. 18 Legge 990/69; b. limitatamente ai danni alle cose,
quando tra assicurato Incolpevole e danneggiato non esiste rapporto
di terzietà ai sensi della L. 990169; se invece l'assicurato sia
responsabile totale o parziale dei sinistro, il risarcimento è escluso
o ridotto in proporzione al suo grado di colpa; c. urto di un veicolo
contro una parte della struttura di altro veicolo identificato dal
quale si sia staccata; d. danni al trasportato su ciclomotore o
assimilabile (ad esempio su cassone di un autocarro) nella misura
in cui il vettore non ne sia responsabile.
10. lnapplicabilità dell'accordo
L'accordo non è applicabile a: a. sinistri avvenuti all'estero;
b. veicoli non entrati in collisione con altri veicoli; c. danni
alle cose quando ne sia responsabile un veicolo non identificato
e limitatamente alla franchigia, quando ne sia responsabile un veicolo
non assicurato (art. 19 L. 990169); d. urto di un veicolo contro
cose cadute da altro veicolo sul quale erano trasportate; e. sinistri
dichiarati catastrofali dalla Presidenza della Sezione Tecnica Automobili
ai sensi dei relativo accordo associativo.
11. Rivalsa verso responsabile
L'assicuratore gestionario, che ha pagato, ha diritto di rivalersi
nei confronti dei civilmente responsabile se trattasi di sinistro
provocato da: - veicolo assicurato con impresa aderente nell'ipotesi
di cui all'art. 5; - veicolo assicurato con impresa non aderente;
- veicolo non assicurato o assicurato con impresa in liquidazione
coatta amministrativa o non identificato; - veicolo non entrato
in collisione con gli altri anche se assicurato con impresa aderente;
- persone o cose (pedone, animale, sede stradale, ecc.).
Accordo tra A.N.I.A. e Associazioni autoriparatori
Premessa
ANIA e CONFARTIGIANATO/FNAM - CNA/SIRA - CASA/FIAM (di seguito
dette Organizzazioni Artigiane ed indicate con la sigla OO.AA.)
nell'intento di:
- garantire chiarezza di comportamenti reciproci, certezza di costi
e qualità dei servizi attraverso un sistema di regole, strumenti,
norme definito e concordato tra le parti in un quadro di deontologia
professionale, che si sostanzia nell'osservanza formale ed effettiva
dei rispettivi compiti:
- corrispondere alle aspettative ed agli interessi degli utenti
sul piano della qualità delle prestazioni e della equità dei costi;
- favorire il raggiungimento degli stessi obiettivi che il legislatore
si è posto con la recente produzione normativa;
stipulano il presente accordo in ordine all'accertamento, quantificazione,
riparazione e pagamento dei danni ad autoveicoli conseguenti a sinistri
che interessino una garanzia assicurativa, assumendo nei loro reciproci
rapporti le obbligazioni di cui appresso.
Accertamento e pagamento dei danno
Art. 1 (Avviso dei riparatore all'assicuratore).
- Il riparatore provvede ad avvisare la struttura liquidativa locale
delle Compagnie assicuratrici non appena l'utente lo incarica della
riparazione dei veicolo danneggiato. L'avviso, da effettuarsi a
mezzo telegramma o fax, deve essere conforme nei contenuti agli
allegati 1 o 2.
Art. 2 (Tempi per l'accertamento dei danno).
- Entro sette giorni lavorativi dal pervenimento dell'avviso di
cui all'art. 1, la Compagnia prende contatto con il riparatore per
procedere all'accertamento dei danno. Qualora la Compagnia avvisata
non sia contrattualmente impegnata, deve darne comunicazione al
riparatore entro gli stessi 7 giorni. Trascorso tale termine senza
che sia intervenuto il contatto di cui sopra, il riparatore può
procedere alla riparazione dei veicolo avendo riguardo di documentare
le varie fasi della lavorazione (prima e durante la riparazione
con una chiara documentazione fotografica integrata da una relazione
tecnica che specifichi analiticamente le ore necessarie per la riparazione
ed i materiali impiegati. Detta relazione deve essere redatta sulla
base dello schema di cui all'all. n. 3.
Art. 3 (Modalità dell'accertamento dei danno).
- Il perito, incaricato dalla Compagnia, procede all'accertamento
dei danno congiuntamente al riparatore Il danno viene determinato
sulla base dei parametri previsti dal presente accordo e, per quanto
non previsto, sulla base della comune esperienza e professionalità.
Qualora non sia possibile valutare in via preventiva qualche elemento
del danno, il perito ed il riparatore concordano ulteriori verifiche
in sede di riparazione. Qualora invece nel corso delle riparazioni
si evidenzino danni non previsti, il riparatore avverte tempestivamente
il perito per le opportune immediate verifiche. Raggiunto l'accordo
sul costo della riparazione, il perito e il riparatore sottoscrivono
in duplice copia il modulo di cui all'all. n. 4 nella parte di competenza.
Art. 4 (Pagamento dei danno al riparatore).
- Il riparatore, qualora l'importo delle riparazioni effettuate
non superi £ 10.000.000 iva compresa, può far firmare all'avente
diritto l'autorizzazione di cui all'all. n. 4 per incassare direttamente
la somma concordata o quella minore offerta dalla Compagnia tenuto
conto della situazione in punto responsabilità o di clausole contrattuali.
Il riparatore presenta detta autorizzazione, debitamente sottoscritta,
alla Compagnia, che gli versa l'importo dovuto facendogli firmare
in calce per ricevuta il modulo relativo.
Metodologia e criteri di riparazione
Art 5 (Sostituzione lamierati).
- Per quanto concerne la sostituzione dei lamierati, la metodologia
operativa da utilizzare deve essere di norma quella rispondente
alle indicazioni fornite dalle case costruttrici. In deroga l'operatore
può optare per soluzioni di intervento parziale se tecnicamente
consentito.
Art. 6 (Stacco e riattacco).
- Lo stacco e riattacco comprende lo stacco, adattamento e riattacco
di tutti i particolari di carrozzeria, di parte elettrica, di meccanica,
di selleria, ecc. che interferiscono con l'operazione di sostituzione
o risagomatura dei lamierato danneggiato nonché lo stacco e riattacco
di adesivi e/o allestimenti particolari quale alzacristalli elettrici,
chiusure centralizzate ecc..
Art. 7 (Risagomatura dei lamierato danneggiato).
- Per risagomatura di un lamierato si intende il ripristino dello
stesso per riportarlo alle condizioni e forme simili all'originale.
Operativamente, la risagomatura va effettuata tutte le volte che
tecnicamente risulti fattibile purché non sia antieconomica rispetto
alla sostituzione e nell'ipotesi in cui il ricambio non sia fuori
produzione.
Art. 8 (Verniciatura).
- Gli interventi di verniciatura prevedono l'esecuzione dei ciclo
completo con l'utilizzo di smalti di natura termoindurente (acrilici
o sintetici) comprese eventuali applicazioni di sigillanti protettivi
PVC e prodotti cerosi. I criteri di esecuzione del cielo vanno effettuati
con le norme dettate dalle Case produttrici di vernici (all. n.
5).
Art. 9 (Sfumatura).
- La sfumatura sullo stesso lamierato oggetto d'intervento e/o sulle
parti adiacenti viene effettuata se tecnicamente necessaria.
Art. 10 (Finitura).
- Il ciclo di verniciatura prevede eventuali interventi di lucidatura
sul lamierato verniciato e adiacenti e la pulizia dei veicolo rapportata
al tipo di intervento operato. Queste due voci (lucidatura e pulizia)
si intendono comprese nell'unica voce di finitura.
Art. 11 (Riparazione e verniciatura di componenti in materiale
composito).
- Per riparazione di un componente in materiale composito (paraurti,
portelli, ecc.) s'intende il ripristino dello stesso per riportarlo
alle condizioni e forme simili all'originale. La riparazione si
effettuerà tutte le volte che risulti tecnicarnente fattibile, purché
tale intervento non risulti antieconomico rispetto alla sostituzione
o nell'ipotesi in cui il ricambio non sia reperibile in tempi accettabili
o sia fuori produzione.
Tipologia delle carrozzerie e tariffe di manodopera
Art 12 (Tipologia delle carrozzerie).
- Sono individuate n. 4 tipologie di carrozzeria corrispondenti
a caratteristiche diverse, che tengono conto dei numero degli addetti,
della superficie, della dotazione di attrezzature ed impianti. I
parametri adottati sono i seguenti:
Fascia III S (super)
- Numero addetti: oltre 10 compreso il titolare
- Superficie dei locali: oltre 700 mq
- Attrezzature: maggiori di quelle della fascia III
- Classificazione: industria o c.c.n.l. artigiani o con integrativi
Fascia III
- Numero addetti: da 7 a 15 compreso il titolare
- Superficie dei locali: oltre 350 mq
- Attrezzature: come da all. n. 6
Fascia II
- Numero addetti: da 4 a 6 compreso il titolare
- Superficie dei locali: oltre 200 mq
- Attrezzature: come da ali. n. 7
Fascia I
- Superficie dei locali: oltre 100 mq
- Attrezzature: come da ali. n. 8
Art. 13 (Tariffe di manodopera).
- Le tariffe sono determinate tenendo conto dei costi dei lavoro
secondo i contratti collettivi in vigore, degli oneri di gestione,
dei costi degli impianti e delle attrezzature, delle spese generali,
dei rischio e dell'utile d'impresa (all. n. 9); tali elementi sono
riferiti alle caratteristiche delle singole fasce. Le carrozzerie
applicano la tariffa corrispondente alla fascia di appartenenza.
La tariffa della fascia III S è maggiore dei 10% di quella della
fascia III Le carrozzerie, che non possiedono i requisiti sufficienti
per l'appartenenza alla fascia I, si intendono inserite in fascia
I E (entrata), la cui tariffa è quella della fascia I ridotta dei
15%. Le tariffe sono parametrate alle diverse realtà socio-economiche
e di mercato dei territorio nazionale e sono diversificate per provincia,
tenendo altresì conto delle differenti realtà tra capoluogo e comuni
della provincia; esse assumono la tariffa di Milano quale riferimento
base pari a 100 (valore massimo sul territorio nazionale). Le tariffe
sono indicate nell'all. n. 10 ed hanno, di norma, durata annuale
ed in ogni caso scadenza ai 31 dicembre. La loro revisione deve
essere richiesta dalla parte interessata entro il 15 ottobre e deve
fare riferimentoad una variazione dei costi intervenuta sulle voci
componenti la tariffa stessa, fermi i chiari di determinazione indicati
nel presente articolo. Le nuove tariffe entrano in vigore dal lo
gennaio dell'anno successivo.
Tempi di riparazione - Materiali di consumo -
Ricambi
Art. 14 (Tempi di manodopera).
- I tempi di lavorazione sono pubblicati nel «Prontuario dei tempi
di riparazione e sostituzione di carrozzeria e di meccanica», edito
da Ed. Ass. Srl. La determinazione dei tempi è demandata ad una
Commissione di tecnici nominati dalle parti, che si avverrà, a tal
fine, della collaborazione tecnico-operativa dei CESTAR - Centro
Studi Auto Riparazioni di Pero (MI) - e/o di altre strutture ritenute
funzionali. Per quanto non previsto dal Prontuario si fa rinvio
al 2° co. dell'art. 3.
Art. 15 (Materiali di consumo).
- Il costo dei materiali di consumo, differenziato per tipo di verniciatura,
è dato dal prodotto degli importi di cui all'all. n. 11 per il numero
delle ore di verniciatura (preparazione, verniciatura e finitura).
I materiali di consumo, considerati ai fini della determinazione
dei relativo costo, sono indicati nell'all.12. Durata e revisione
delle intese sul costo dei materiali di consumo sono regolate in
conformità di quanto previsto negli ultimi due commi dell'art. 13.
La richiesta di revisione deve fare riferimento ad una variazione
dei costi dei materiali considerati.
Art. 16 (Parti di ricambio).
- Il costo dei ricambi è determinato sulla base dei «Listino dei
prezzi delle parti di ricambio» pubblicato da Ed. Ass. Srl. Tali
prezzi sono quelli dei ricambi forniti dalle Case costruttrici dei
veicoli. I prezzi delle parti di ricambio, che non compaiono nel
listino, sono determinati d'intesa tra autoriparatore e perito previe
opportune indagini di mercato o idonea documentazione. Le parti
si impegnano a svolgere azioni comuni per ottenere ricambi più razionali
nella struttura, nella distribuzione e nei prezzi.
Operatività e gestione dell'accordo
Art. 17 (Elenchi degli aderenti).
- L'accordo è operante per gli autoriparatori e per le compagnie
di assicurazione che la abbiano formalmente sottoscritto e che compaiano
nei rispettivi elenchi compilati e scambiati tra loro da ANIA e
OO.AA.. Le OO.AA. nel redigere l'elenco degli autoriparatori aderenti,
provvedono a suddividerli per provincia e per fascia di appartenenza.
Gli elenchi saranno aggiornati ogni trimestre ove siano intervenuti
nuove adesioni e/o recessi nonché trasferimenti di fascia dovuti
a modifiche delle caratteristiche della carrozzeria o ad una sua
accertata errata collocazione. Le parti si impegnano a diramare
agii associati aderenti detti elenchi con la migliore sollecitudine.
Art. 18 (Strutture liquidative locali). - L'ANIA comunica
alle OO.AA. le informazioni ricevute dalla compagnie aderenti in
ordine alle loro strutture locali di liquidazione danni alle quali
le imprese di autoriparazione possono fare riferimento per gli adempimenti
di cui all'art.1.
Art. 19 (Commissioni paritetiche).
- Sono istituite le seguenti commissioni paritetiche con le competenze
appresso indicate: Commissione plenaria - controversie interpretative
dell'accordo - modifiche dell'accordo - questioni non risolte dalle
due commissioni sotto indicate - iniziative a sostegno delle finalità
dell'accordo - strategie di intervento per fronteggiare episodi
criminosi che possano vanificare gli obiettivi dell'accordo e gli
interessi degli aderenti Commissione procedurale - comportamenti
degli aderenti - collocazione nelle fasce Commissione tecnica -
tempario e prezziario - tariffe di manodopera - materiali di consumo
- ricambi
Norme finali
Art. 20 (Durata dell'accordo).
- L'accordo ha durata annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni
anno e, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno
tre mesi prima, si rinnova tacitamente.
Art. 21 (Verbali delle trattative).
- I verbali delle trattative per la stipulazione dell'accordo, siglati
e conservati dalle parti, costituiscono elemento integrante per
la sua migliore applicazione.
Art. 22 (Comunicazioni e documenti).
- Gli aderenti devono indirizzare eventuali comunicazioni, che interessino
l'accordo, unicamente alle proprie associazioni. ANIA e OO.AA. provvedono
all'inoltro di documenti e comunicazioni, inerenti all'accordo,
unicamente ai propri associati aderenti.
Norme transitorie
Art. 23 (Sperimentazione dell'accordo).
- L'accordo prevede un periodo di sperimentazione sino al 30 giugno
1992 e, qualora non si registrino situazioni che ne rendano inopportuna
la prosecuzione, continuerà fino alla naturale scadenza annuale.
Art. 24 (Prima scadenza delle tariffe).
- Le tariffe della manodopera, previste nell'accordo all'atto della
sua stipulazione (ali. n. 10), scadono il 30 giugno 1992. Dal lo
luglio 1992 esse subiranno le maggiorazioni già concordate per la
tariffa di riferimento di Milano, nel rispetto dei coefficienti
stabiliti per le altre provincie (ali. n. 10-bis). La tariffa della
fascia I E di Milano (coeff. 100) è fissata in lire 28.000 e scade
il 31 dicembre 1992.
Art. 25 (Deroghe tariffarie).
- Per le città di Genova, La Spezia, Savona, Trieste e provincia,
Bologna e provincia, Modena, Reggio Emliia, Firenze e provincia,
Livorno è temporaneamente fissata una tariffa di manodopera con
coefficiente superiore a 100. Queste tariffe dovranno rientrare
graduaimente nel coefficiente pari a 100 nel corso dei futuri adeguamenti
tariffari.
Art.26 (Danni non superiori a lire 500.000).
- In via sperimentale fino al 31 dicembre 1992 e limitatamente alle
regioni Emilia-Romagna e Lombardia. il riparatore può non attivare
la procedura di accertamento dei danno, prevista dal presente accordo,
qualora abbia stabilito che l'importo della riparazione non superi
£ 500.000 iva compresa. In tal caso, dopo aver provveduto ad avvisare
la struttura liquidativa locale della Compagnia assicuratrice conformemente
all'art. 1, effettuate almeno 2 fotografie che documentino esaurientemente
il danno, può procedere immediatamente alle riparazioni; deve quindi
redigere sull'apposito modulo (all.n. 3) relazione dettagliata,
specificando le ore necessarie per la riparazione ed i materiali
impiegati, da allegare al documento fiscale intestato al danneggiato
unitamente alle due fotografie.
Art. 27 (Proprietà dei dati).
- I dati contenuti nel prontuario, di cui all'art. 14, diventeranno
di proprietà comune delle parti a far tempo dal l° luglio 1992 se
alla stessa data l'accordo sarà vigente.
Elenco allegati
- n. 1 Fac-simile telegramma
- n. 2 Modello fax
- n. 3 Schema di relazione per la riparazione
- n. 4 Modulo di accordo conservativo
- n. 5 Norme ricavate dai manuali delle case produttrici di vernici
- n. 6 Elenco attrezzature - Fascia III
- n. 7 Elenco attrezzature - Fascia II
- n. 8 Elenco attrezzature - Fascia I
- n. 9 Elementi per il calcolo della tariffa di manodopera
- n. 10 Tariffe di manodopera valide fino al 30 giugno 1992
- n. 10-bis Tariffe di manodopera valide dal lo luglio 1992 al
31 dicembre 1992 iva esclusa.
- n. 11 Costo dei materiale di consumo iva esclusa
- n. 12 Materiali di consumo.
1971, 464; conf. idem, 23 febbraio 1975, n. 587, in Giust. Civ.
Mass. 1976, 412; idem, 8 marzo 1974, n. 619, ivi 1974, 468; idem,
6 aprile 1973, n. 975, ivi 1973, 826; v. anche retro Cass. Civ.
970196; C. App. Genova, 6 marzo 1985, in Dir. Prat Ass. 1987, 131).
Riparazione diretta presso carrozzerie convenzionate con l'assicuratore;
il problema della sostituzione della cosa da parte del responsabile.
Questo per quanto riguarda l'anticipazione del ripristino da
parte del danneggiato, i cui esborsi per danni alla cosa in sé (intrinseci)
vanno rivalutati dopo la sentenza Cass., Sez. Un., 9 gennaio 1978,
n. 57 (in Giust. Civ. 1978, 1, 13) e che può comunque pretendere
anche i danni riflessi, che sono quelli derivati come conseguenza
immediata e diretta dei danni intrinseci e, pertanto, si distinguono
dai danni indiretti. Ma in materia di danno ai veicoli vi sono tentativi
di ripristino diretto da parte di compagnie di assicurazione che
hanno messo a disposizione dei danneggiati carrozzieri di loro fiducia
e hanno realizzato - in via di transazione - la sostituzione dei
veicoli distrutti con veicoli nuovi - dello stesso tipo; oltre,
ovviamente, il ristoro dei danni riflessi. Per questi ultimi, infatti,
si tratta di parte di danno per il quale, in genere, non vi è la
parziale possibilità di risarcimento in forma specifica. Si apre,
in proposito, la questione che vale, chiaramente, solo per il contenzioso
- della eccessiva onerosità per il debitore danneggiante (e per
chi ne garantisce i rischi RC) della reintegrazione in forma specifica.
Il Pogliani (Responsabilità e risarcimento da illecito civile, Giuffrè,
Milano 1964, I ed. Milano 1969, II ed., pagg. 468 e segg.), sul
risarcimento in forma specifica della cosa distrutta, così si esprime:
«Nel caso della distruzione dell'oggetto, il debitore dovrà prestare
al creditore una cosa uguale a quella distrutta, tanto che, ove
l'entità patrimoniale da ricostruire abbia qualità tali da farla
considerare una species, occorre fare riferimento alle medesime
e non alla qualità media propria dei genus corrispondente».
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