LA CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE
Il cosiddetto “Modulo blu”, tecnicamente noto come modulo
di constatazione amichevole di incidente, non dovrebbe mai mancare
nel porta oggetti di ogni vettura, poiché esso – al di là dell’uso
che le Società assicurative ne fanno attraverso la cosiddetta “Convenzione
C.I.D.” (di seguito riportata), può costituire, in caso di necessità,
un valido supporto di prova circa la dinamica di un eventuale incidente
e circa gli estremi completi delle persone, dei mezzi e degli assicuratori
in esso coinvolti.
- Ed infatti, recita l’art. 5 del decreto legge 23 dicembre 1976,
n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1977, n. 39; Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali
vi sia l’obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti
nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi
del modulo fornito dall’impresa, il cui modello è approvato con
decreto del Ministro dell’Industria, il Commercio e l’Artigianato,
da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti
coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte
dell’assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze,
con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto legge: “Per
i sinistri con soli danni a cose, l’assicuratore, entro 60 gg
dalla ricezione della richiesta di risarcimento presentata secondo
le modalità indicate nell’art. 22 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, alla quale deve essere allegata denuncia secondo il modulo
di cui all’articolo 5, debitamente compilato e che deve recare
l’indicazione del luogo e dei giorni e ore in cui le cose danneggiate
sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità
del danno, comunica al danneggiato la misura della somma offerta
per il risarcimento ovvero indica i motivi per i quali non ritiene
di fare offerta. La somma offerta deve essere congrua rispetto
all’entità del danno.
L’obbligo di comunicare al danneggiato, entro 60 gg dalla richiesta
di quest’ultimo, la misura della somma offerta per il risarcimento
del danno, ovvero di indicare i motivi per cui non si ritiene
di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato
lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro
40 gg da quello del sinistro. La richiesta di risarcimento deve
essere presentata dal danneggiato con le modalità indicate al
precedente comma; essa deve contenere ogni indicazione utile per
la valutazione del danno ed essere accompagnata dagli elementi
probatori del danno stesso, nonchè da certificazione comprovante
l’avvenuta guarigione.
Il termine di cui al primo comma è ridotto a 30 gg quando il modulo
di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto dai conducenti
coinvolti nel sinistro stesso”.
Bisogna però tenere nella dovuta considerazione che la utilizzazione
del Modulo blu in caso di sinistro e la sua sottoscrizione da parte
dei due conducenti può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Infatti,
è quasi fatale che chi non abbia dimestichezza col documento e con
le modalità di compilazione corra il rischio – specie se l’altro
protagonista del fatto è un “dritto” – di andare incontro a cocenti
e costose delusioni.
Vediamo come si presenta il Modello di Constatazione Amichevole
di Incidente (C.A.I.):
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Come vedete, il
Modulo prevede due “lati” identici, ma di colore diverso: uno giallo
e l’altro blu. In caso di necessità di compilazione, scegliete, indifferentemente,
uno dei due lati, nel quale inserirete tutti i Vostri dati e, in basso,
eventuali, brevissime, osservazioni (es: riconosco di essere responsabile;
non tenevo la mia destra; ero momentaneamente fermo; la mia vettura
non ha riportato danni, e simili). Sull’altro lato del modulo andranno
riportati i dati completi dell’altro automobilista. Nel caso di sinistro
che coinvolga più di due vetture, si dovranno compilare tanti moduli
per quante sono le vetture coinvolte. E’ importante rammentare che
le caselle poste a fianco di ciascun “colore” sono riferite all’automobilista
di QUEL colore e non a quello che occupa l’altro lato del modulo.
Così, se il Sig. Egidio è stato “tamponato” ,
e se il colore da egli prescelto è quello giallo, dovrà essere apposta
una “x” sulla casella n. 8 dell’altro automobilista, e cioè di quello
che occupa il colore blu. Se la “crocetta venisse apposta sul lato
giallo del numero 8, significherebbe che è stato il Sig. Egidio a
tamponare l’altro automobilista. Se la crocetta venisse apposta su
entrambi i lati del modulo, lo renderebbe nullo in relazione alla
identificazione del responsabile.
E’ bene aiutarsi con un disegno, nello spazio contrassegnato dal numero
13, indicando quale è il veicolo “A” e quale è quello “B”.
Ed ecco, di seguito, il testo della cosiddetta “Convenzione C.I.D.”
tra Assicuratori, nonché le istruzioni di compilazione da essi fornite,
con l’avvertenza che si tratta di un accordo esclusivamente privato,
che non obbliga gli automobilisti ad aderirvi, ferma restando la grande
utilità di una esatta compilazione del “Modulo blu”: |
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Convenzione per l'indennizzo diretto
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ART.1 Obbligo di indennizzare l'assicurato
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1 |
Ogni impresa partecipante, operando
quale mandataria di ogni altra impresa partecipante, si impegna, nei
confronti di queste ultime, a risarcire, nell'interesse e nel nome
di ogni altra impresa partecipante e con le modalità appresso indicate,
i propri assicurati R.C.A. secondo il grado di responsabilità nella
determinazione del sinistro che sia imputabile a soggetto assicurato
R.C.A. presso altra impresa partecipante. Il mandato è gratuito. |
2 |
Le imprese partecipanti, che
nella funzione sopraddetta assumono veste di "impresa mandataria"
(così di seguito indicata nel testo della presente Convenzione), si
danno quindi reciprocamente atto che gli indennizzi, che ciascuna
di esse versa ai propri assicurati R.C.A. in esecuzione dell'impegno
di cui sopra, si intendono corrisposti in nome e per conto di quella
tra esse che di volta in volta presti l'assicurazione, a norma della
legge 990/1969 e successive modifiche, a favore del responsabile civile
e che, assumendo in tale funzione la veste di "impresa debitrice"
(così di seguito indicata nel testo della presente Convenzione), è
tenuta al rimborso all'impresa mandataria, nella misura di cui al
successivo art. 6, dell'indennizzo da questa versato e di quant'altro
previsto dallo stesso art. 6. |
3 |
In dipendenza di quanto precede,
le imprese partecipanti si obbligano a rinviare a quella tra esse
che di volta in volta risulti dover assumere veste e funzione di "impresa
mandataria", a norma della presente Convenzione, chiunque chieda il
risarcimento di danni - salvo che la richiesta non sia formulata agli
effetti dell'art. 3 del D.L. n. 857 del 23.12.1976 convertito nella
legge n. 39 del 26.2.1977 - per un sinistro come definito nell'art.
2 oppure chi intervenga per conto e nell'interesse dell'avente diritto
al risarcimento oppure chi intervenga in quanto surrogato a questi
a norma dell'art. 1916 cod.civ. |
4 |
Al ricevimento del modulo di
denuncia di sinistro dal proprio assicurato, l'impresa mandataria
verificherà immediatamente se le caratteristiche obiettive del sinistro,
risultanti dall'anzidetto modulo, ne consentono la gestione a sua
cura ed a norma della presente Convenzione. In caso affermativo l'impresa
mandataria è tenuta a darne immediata comunicazione allo Schedario
Sinistri R.C. dell'ANIA, compilando l'apposita sezione dell'allegata
"Scheda di segnalazione". |
5 |
La presente Convenzione non
si applica ai sinistri, come definiti all'art. 2, per i quali l'impresa
mandataria abbia ricevuto il modulo di denuncia in data posteriore
a quella dell'operatività della cessazione o sospensione, a qualsiasi
titolo avvenuta, dell'impresa debitrice dallo stato di impresa partecipante.
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ART.2 Condizioni di applicazione
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1 |
La presente Convenzione si applica
ai sinistri da circolazione stradale: a) verificatisi ovunque nel
mondo; b) conseguenti a collisione tra non più di due veicoli a motore,
entrambi identificati e coperti da assicurazione obbligatoria ai sensi
della legge 990/1969 e successive modifiche, prestata da una tra le
imprese partecipanti, esclusi comunque i ciclomotori e le macchine
agricole; c) che abbiano provocato danni anche ad uno soltanto dei
veicoli, con esclusione di qualsiasi danno alla persona, sia pure
lievissimo, e di qualsiasi danno alle cose trasportate sul veicolo,
agli indumenti ed agli effetti d'uso; d) per i quali i conducenti
dei due veicoli venuti a collisione abbiano redatto e congiuntamente
sottoscritto il modulo di denuncia di sinistro approvato con D.M.
28 luglio 1977 a norma dell'art. 5 del D.L. n. 857 del 23.12.1976
convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977; e) per i quali l'avente
diritto al risarcimento non si avvalga della procedura liquidativa
prevista dall'art. 3 del D.L. n. 857 del 23.12.1976, convertito nella
legge n. 39 del 26.2.1977. Le condizioni suddette devono congiuntamente
ricorrere in ogni sinistro. |
2 |
Se nel corso della gestione
convenzionale l'impresa mandataria rilevi anche danni alla persona
e/o alle cose trasportate sul veicolo assicurato e/o agli indumenti
ed agli effetti d'uso, ne darà immediata comunicazione all'impresa
debitrice inviandole la relazione di perizia e quant'altro già in
proprio possesso od a propria conoscenza in ordine al sinistro stesso.
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ART.3 Determinazione dell’indennizzo
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L’indennizzo dovuto a norma
dell’art. 1 sarà pari al prodotto a) dell’ammontare del danno determinato
a norma del successivo art. 4 per b) il grado di responsabilità imputabile
all’assicurato avversario, determinato a norma del successivo art.
5. |
ART.4 Perizia e liquidazione del
danno |
1 |
L'impresa corrisponderà al proprio
assicurato, nell'interesse e nel nome dell'impresa debitrice, l'intero
risarcimento a questi dovuto dalla medesima per i danni al veicolo
e per quelli riconosciuti a titolo di fermo vettura, spese di rimozione,
trasporto, svalutazione e simili. |
2 |
I danni materiali arrecati al
veicolo assicurato sono periziati a cura e spese dell'impresa mandataria.
La perizia è obbligatoria per danni di entità superiore all'importo
che sarà fissato dal Comitato Esecutivo: quando il danno non ecceda
tale importo, le imprese partecipanti possono indicare l'ammontare
del danno materiale con valutazione dettagliata o documentazione equivalente. |
3 |
L'ammontare del danno, di cui
al precedente comma, dovrà essere determinato sulla base del "Listino
prezzi parti di ricambio veicoli a motore" e "Prontuario dei tempi
di riparazione e di sostituzione di carrozzeria e di meccanica" richiamati
in "Premessa" nonché dei parametri previsti dall'Accordo con le OO.AA.
dei carrozzieri. |
4 |
Le imprese partecipanti si obbligano
a non sollevare eccezioni o riserve sulle valutazioni dei danni eseguite
dall'impresa mandataria. |
5 |
L'impresa mandataria farà luogo
all'accertamento del danno - sempre che l'assicurato l'abbia messa
in condizione di procedervi - entro 10 giorni dalla messa a sua disposizione
del veicolo. |
6 |
Entro 15 giorni dall'avvenuto
accertamento del danno, l'impresa mandataria si impegna a liquidare
ed a pagare il danno al proprio assicurato in applicazione della presente
Convenzione. |
7 |
In caso di mancato accordo con
il proprio assicurato sull'entità dell'indennizzo, l'impresa mandataria
gli corrisponderà il risarcimento nella misura da essa offerta e nello
stesso termine di cui al comma precedente. La somma in tal modo corrisposta
andrà imputata nella liquidazione definitiva del danno che l'assicurato
potrà vantare nei confronti della stessa impresa mandataria o dell'impresa
debitrice. |
ART.5 Determinazione del grado di
responsabilità |
1 |
Il grado di responsabilità imputabile
ad ogni assicurato sarà determinato dall'impresa mandataria sulla
scorta delle evidenze risultanti dal modulo di denuncia di sinistro
ed in rapporto a quanto previsto dallo "Schema di ripartizione della
responsabilità negli incidenti stradali" allegato alla presente Convenzione.
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2 |
Qualora il sinistro si sia verificato
in circostanze non espressamente previste nello "Schema" allegato,
il grado di responsabilità sarà determinato secondo le regole dettate
dalla comune esperienza, con ovvio riferimento alle norme di leggi
e regolamenti. |
Istruzioni per l’impiego
del modulo di “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di
sinistro” |
1 |
Il presente modulo deve, a norma
dell’art. 5 del decreto - legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1997, n.39, essere utilizzato
per denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro
con altro veicolo a motore. |
2 |
Il presente modulo puo’ anche
essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dall’art.
3 del decreto legge citato al n. 1; a tal fine è sufficiente che copia
di esso venga allegata alla richietsa di risarcimento che sarà presentata
all’assicuratore del responsabile. |
3 |
Utilizzare un solo modulo per
entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure 2 moduli per il
caso che nel sinistro siano coinvolti 3 veicoli, e cosi’ via). Il
modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti. Se il modulo
è sottoscritto anche dall’altro conducente esso vale come constatazione
amichevole di incidente e produce gli effetti di cui agli articoli
3, terzo comma, e 5, secondo comma, del decreto legge citato al n.
1. |
4 |
Nel compilare il modulo ricordare: di servirsi per rispondere alle
domande:
a) n.6 e 8 del questionario, dei documenti di assicurazione (Certificato
o Carta verde);
b) n.9 del questionario, della propria patente di guida;
al n.10, di indicare con precisione sulla sagoma del veicolo ivi
riprodotta il punto di urto iniziale;
al n.12, di apporre una croce (X) nelle sole caselle nelle quali
sono indicate le circostanze dell’incidente e di indicare il numero
totale delle caselle così segnate;
al n.13, di redigere un grafico del sinistro.
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5 |
Nel caso in cui il conducente
dell’altro veicolo non accetti di sottoscrivere anch’egli il modulo,
si dovrà compilare integralmente il modulo stesso per la parte relativa
al proprio veicolo (veicolo A), mentre per la parte relativa al veicolo
della controparte (veicolo B) sarà sufficiente rispondere alla domanda
n.7 ed indicare al n.8 la denominazione della Compagnia di assicurazione.
Ove possibile rispondere anche alle altre domande. |
6 |
Completare le informazioni di
cui ha bisogno l’assicuratore compilando il modulo anche sul retro. |
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