Viene riportato qui di seguito il testo
del vigente Codice Deontologico Forense al quale deve attenersi
ed ispirarsi il comportamento degli Avvocati Italiani. Laddove doveste
verificare che qualche Professionista viola queste regole, segnalatelo
per iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale
avanti il quale esercita quel professionista. |
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L'avvocato esercita la propria attività
in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti
e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi
e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini
della giustizia. Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila
sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ordinamento
comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità
della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela
di questi valori. |
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
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ART. 1. Ambito di applicazione.
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti
nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti
dei terzi.
ART.2. Potestà disciplinare.
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni
adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono
tener conto della reiterazione dei comportamenti nonchè delle specifiche
circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare
l'infrazione.
ART. 3. Volontarietà dell'azione.
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri
e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto
di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato. Quando
siamo mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento
la sanzione deve essere unica.
ART. 4. Attività all'estero e attività in Italia dello straniero.
Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite
dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano è tenuto al rispetto
delle norme deontologiche paese in cui viene svolta l'attività.
Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale
in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle
norme deontologiche italiane.
ART. 5. Doveri di probità, dignità e decoro.
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei
doveri di probità, dignità e decoro. I - Deve essere sottoposto
a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento
non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma
valutazione sul fatto commesso. II - L'avvocato è soggetto a procedimento
disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività forense
quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano
l'immagine della classe forense. III - L'avvocato che sia indagato
o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere
la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
ART. 6. Doveri di lealtà e correttezza.
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà
e correttezza. I - L'avvocato non deve proporre azioni o assumere
iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.
ART. 7. Dovere di fedeltà.
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività
professionale. I - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento
dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse
del proprio assistito.
ART. 8. Dovere di diligenza.
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
I - In particolare, il difensore può svolgere indagini difensive
quando ciò appaia necessario ai fini della difesa del proprio assistito,
indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di persona
sottoposta alle indagini, nonchè dopo il formarsi del giudicato.
ART. 9. Dovere di segretezza e riservatezza.
E' dovere, oltrechè diritto, primario e fondamentale dell'avvocato
mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni
che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto
a conoscenza in dipendenza del mandato. I - L'avvocato è tenuto
al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli
ex-clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di
colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza
che il mandato sia accettato. III - L'avvocato è tenuto a richiedere
il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori
e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento
dell'attività professionale. IV - Il difensore può fornire ai sostituti
, collaboratori di studio, consulenti ed investigatori privati gli
atti processuali necessari per l'espletamento dell'incarico, nonchè
le informazioni in suo possesso, anche nell'ipotesi di intervenuta
segretazione dell'atto. V - Costituiscono eccezione alla regola
generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative
alla parte assistita sia necessaria: a) per lo svolgimento delle
attività di difesa; b) al fine di impedire la commissione da parte
dello stesso assistito di un reato di particolare gravità; c) al
fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato
e assistito; d) in un procedimento concernente le modalità della
difesa degli interessi dell'assistito. In ogni caso la divulgazione
dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine
tutelato.
ART. 10. Dovere di indipendenza.
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere
di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà
da pressioni o condizionamenti esterni. I - L'avvocato non deve
tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
II - L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o
di mediazione. III - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento
dell'avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero
crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.
ART. 11. Dovere di difesa.
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando
ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando
ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi
un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere
un compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito
a norma di legge. II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto
ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la
richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di tale
attività.
ART. 12. Dovere di competenza.
L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter
svolgere con adeguata competenza. I - L'avvocato deve comunicare
all'assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività
richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare
impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa
con altro collega. II - L'accettazione di un determinato incarico
professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.
ART. 13. Dovere di aggiornamento professionale.
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.
ART. 14. Dovere di verità.
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza
di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento
del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono
essere vere. I - L'avvocato non puo' introdurre intenzionalmente
al processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere
a verbale nè introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti,
che sappia essere false. II - L'avvocato è tenuto a menzionare i
provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti,
nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della
medesima situazione di fatto.
ART. 15. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali
a suo carico, secondo le norme vigenti. I - In particolare l'avvocato
è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi
dovuti agli organi forensi e all'ente previdenziale.
ART. 16 . Dovere di evitare incompatibilità.
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative
alla permanenza nell'albo, e comunque nel dubbio, richiedere il
parere del proprio Consiglio dell'ordine. I - Costituisce infrazione
disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza
di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorchè queste siano
venute meno.
ART. 17. Informazioni sull'esercizio professionale.
E' consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della
dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza
e di riservatezza . I - L'informazione può essere data attraverso
opuscoli, carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche,
repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale.
II - E' consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi di propri
particolari rami di attività. III - E' consentita l'indicazione
del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio,
purchè il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto
o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso
unanime dei suoi eredi.
ART. 18 . Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato
deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni
e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di
riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti
concorrenziali verso i colleghi. I - Il difensore, con il consenso
del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire
notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte
dal segreto di indagine. II - Costituisce violazione della regola
deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante
contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie
prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire
servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione
e di stampa al solo fine di pubblicità personale.
ART. 19 . Divieto di accaparramento di clientela.
E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere
ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela,
a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti. I - L'avvocato
non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un
onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo
per la presentazione di un cliente. II - Costituisce infrazione
disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero
la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese
o incarichi.
ART. 20 . Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive.
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato
deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli
scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia
nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle
controparti e dei terzi. I - La ritorsione o la provocazione o la
reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola
deontologica.
ART. 21 . Divieto di attività professionale senza titolo o
di uso di titoli inesistenti.
L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio
dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza
in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo. I - Sono
sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in
mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza
di titolo o in periodo di sospensione:dell'infrazione risponde anche
il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente
l'attività irregolare.
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Titolo II - RAPPORTI CON I
COLLEGHI
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ART. 22 . Rapporto di colleganza in genere.
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento
ispirato a correttezza e lealtà. I - L'avvocato è tenuto a rispondere
con sollecitudine alle richieste di informativa del collega. II
- L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato
ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la
richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia
è obbligo dell'avvocato informare appena possibile il Consiglio
dell'ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere
nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione,
salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal
caso la comunicazione può essere anche successiva. III - L'avvocato
non può registrare una conversazione telefonica con il collega.
La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto
con il consenso di tutti i presenti.
ART. 23. Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.
In particolare, nell'attività giudiziale, l'avvocato deve ispirare
la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando
in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze
e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
II - L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie
di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando
siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la
parte assistita.
III - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio
assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore
del collega avversario.
IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato è
tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega,
già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto.
V - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare
con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni,
atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto
della legge.
VI - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare
il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed
informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al
fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
ART. 24. Rapporti con il Consiglio dell'ordine.
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine
di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione
delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere
di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio
fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione
della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta
dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione
di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare,
pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante
nella formazione del proprio libero convincimento.
II - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto
chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato
da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti
nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta
dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
III - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine
deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse
della collettività professionale.
ART. 25. Rapporti con i collaboratori dello studio.
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare
la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in
proporzione all'apporto ricevuto.
ART. 26. Rapporti con i praticanti.
L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività
ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire
un'adeguata formazione.
I - L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di
lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso
proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
II - L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute
nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo
e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III - E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico
ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
ART. 27. Obbligo di corrispondere con il collega.
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte
che sia assistita da altro legale.
I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti
o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la
corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte,
sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato
che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita
da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
ART. 28. Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con
il collega.
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate
riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive
scambiate con i colleghi.
I - E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando
sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza
costituisca attuazione.
II - E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri
l'adempimento delle prestazioni richieste.
III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza
riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale,
consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto
ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
IV - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva
di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al
collega avversario.
ART. 29. Notizie riguardanti il collega.
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale
del collega avversario, e cos" l'utilizzazione di notizie relative
alla sua persona, è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale
attinenza con i fatti di causa.
I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi
sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla
sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
II - L'avvocato non può formulare giudizi sullo stato di una causa,
salvo che il collega incaricato della stessa vi consenta.
ART. 30. Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro
collega.
Salvo diversa pattuizione l'avvocato che scelga e incarichi direttamente
altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza
deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
ART. 31. Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di
informativa.
L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente.
Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega
informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.
I - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente
comunicata e consentita.
II - E' fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente
una controversia, in via transattiva, senza informare il collega
che gli ha affidato l'incarico.
III - L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve
adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi
della parte, informando non appena possibile il collega che gli
ha affidato l'incarico.
ART. 32. Divieto di impugnazione della transazione raggiunta
con il collega.
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo
transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa
giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione
sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
ART. 33. Sostituzione del collega nell'attività di difesa.
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio,
per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere
nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza
pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le
legittime richieste per le prestazioni svolte. I - L'avvocato sostituito
deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza
danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi
per facilitargli la prosecuzione della difesa.
ART.34.Responsabilità dei procuratori, sostituti e associati.
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori,
sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per
il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti da un collega.
I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile
soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti
specifici commessi.
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Titolo III - RAPPORTI CON LA
PARTE ASSISTITA
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ART.35.Rapporto di fiducia
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I - L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da
altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo,
che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche
un proprio interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con
i consensi della parte assistita.
II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato,
dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale
o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto
professionale.
ART.36.Autonomia del rapporto
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita
nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza
della legge e dei principi deontologici. L'avvocato non deve consapevolmente
consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti,
atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità
ART. 37. Conflitto di interessi.
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale
quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio
assistito.
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento
di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni
fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari
di una parte avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero
quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza
dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in
controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza
in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi
ART. 38. Inadempimento al mandato.
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato
o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi
da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della
parte assistita.
I - Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza
e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività
processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità
procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale,
ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.
ART. 39. Astensione dalle udienze.
L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze
proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni
del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I - L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire della
alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori
costituiti.
II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione
a seconda delle proprie contingenti convenienze.Lo avvocato che
aderisca all' estensione non può dissociarsene con riferimento a
singole giornate o a proprie specifiche attività così come l' avvocato
che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni
o per particolari proprie attività professionali.
ART. 40. Obbligo di informazione.
L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito
all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della importanza
della controversia o delle attività da espletare, precisando le
iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto
altresì" ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del
mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta
l'assistito ne faccia richiesta.
I - Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita
sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili
del processo.
II - E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la
necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare
prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
III - Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito
il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato.
ART. 41. Gestione di denaro altrui.
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione
del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati
affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo
di renderne sollecitamente conto.
I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo
strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte
assistita.
II - In caso di deposito fiduciario l'avvocato è obbligato a richiedere
istruzioni scritte e ad attenervisi.
ART. 42. Restituzione di documenti.
L'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla
parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento
del mandato quando questa ne faccia richiesta.
I - L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza
il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario
ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
ART. 43. Richiesta di pagamento.
Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione
delle spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel
corso del rapporto e il giusto compenso al compimento dell'incarico.
I - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati
all'attività svolta e comunque eccessivi.
II - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello
già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che
ne abbia fatto formale riserva.
III - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri
diritti o all'adempimento di particolari prestazioni il versamento
alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.
IV - E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in
caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purchè
siano proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi
inderogabili di legge.
ART. 44. Compensazione.
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute
dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute,
dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute,
a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso
della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate
in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari
ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero
quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente
accettata dalla parte assistita.
I - Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione
l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della
parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
ART. 45. Divieto di patto di quota lite.
E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo
della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso
ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.
I - E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso,
in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della
lite, purchè sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato
dal risultato conseguito.
ART. 46. Azioni contro la parte assistita per il pagamento
del compenso.
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita
per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa
rinuncia al mandato.
ART. 47. Rinuncia al mandato.
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte
assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla
di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli
alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di
legge l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza,
pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che
dovessero pervenirgli.
III - In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia
al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo
anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento
di tale formalità fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato
è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto
che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
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Titolo IV - RAPPORTI CON LA
CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI
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ART.48 Minaccia di azioni alla controparte.
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere
particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari,
denunce o altre sanzioni, è consentita, quando tenda a rendere avvertita
la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o
da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione
quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
I - Qualora si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio
nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare
che la controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia.
II - E' consentito l'addebito a controparte di competenze e spese
per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché a favore
del proprio assistito.
ART. 49. Pluralità di azioni nei confronti della controparte.
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali
la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda
ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
ART. 50. Richiesta di compenso professionale alla controparte.
E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio
compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione,
con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto
dalla legge.
I - In particolare è consentito all'avvocato chiedere alla controparte
il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta
transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
ART. 51. Assunzione di incarichi contro ex-clienti.
L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è
ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto
del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza
e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente
acquisite.
I - La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in
relazione all'intensità del rapporto clientelare.
ART. 52. Rapporti con i testimoni.
L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze
oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire
deposizioni compiacenti.
I - Resta ferma la facoltà di investigazione prevista dal codice
di procedura penale, nei modi e termini fissati dagli organi forensi.
II - In particolare il difensore che intenda convocare la persona
informata sui fatti deve procedere per mezzo di invito scritto,
salvi i casi di urgenza, e deve informare la persona che depone
dell'importanza civile e morale delle dichiarazioni che intende
rendere. Il difensore deve raccogliere tutte le dichiarazioni rese,
utilizzando anche la registrazione fonografica o audiovisiva, con
il consenso espresso dell'interessato.
ART. 53. Rapporti con i magistrati.
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità
e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
I - Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio
civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la
presenza del legale avversario.
II - L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario
deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le
norme sulla incompatibilità.
III - L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di
amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere
favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la
natura di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti
o alla presenza di terze persone.
ART. 54. Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti
tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
ART. 55. Arbitrato.
L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare
i doveri di indipendenza e imparzialità.
I - Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità,
l'avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale,
nè come arbitro nominato dalle parti nè come presidente, quando
abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa
o abbia avuto rapporti che possono pregiudicarne l'autonomia. In
particolare dell'esistenza di rapporti professionali con una delle
parti l'arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti
stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto.
II - In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza
di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori,
che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il
consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
ART. 56. Rapporti con i terzi.
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto
nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio
personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga
in contatto nell'esercizio della professione.
I - Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato
ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo
tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella
sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità
della professione.
ART. 57. Elezioni forensi.
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di
candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura
deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed
iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
ART. 58. La testimonianza dell'avvocato.
Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come
testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività
professionale e inerenti al mandato ricevuto. I - L'avvocato non
deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla
verità dei fatti esposti in giudizio. II - Qualora l'avvocato intenda
presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà
riassumerlo.
ART. 59. Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni
assunte nei confronti dei terzi.
L'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle
obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
I - L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della
professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per
modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi
nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali.
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Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI
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ART. 60. Norma di chiusura.
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni
dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione
dei principi generali espressi.
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