E’ una esperienza toccata a molti. Chi non ha esperienza in merito,
può incorrere in pericolosissimi errori od omissioni, che possono
costare ben cari.
Questa pagina del sito è dedicata ad alcuni consigli di ordine pratico,
che, se seguiti, consentono di evitare molti disagi e molte delusioni,
oltre che di “scansare” le pressioni che molte persone riterranno
di esercitare su di Voi per indurVi a scelte non sempre felici.
Ricordate che in caso di chiamata in seguito ad incidente stradale,
le forze di Polizia sono in alcuni casi piuttosto restie ad intervenire
sul posto a meno che il chiamante non dichiari che vi sono danni,
seppure lievi, alle persone. In caso di danno alla persona, infatti,
il pubblico ufficiale che rifiuti il proprio intervento è passibile
di denuncia per la commissione del grave reato di omissione di soccorso.
Si verifica, in qualche occasione, che l’Autorità che viene chiamata
per intervenire sul posto di un incidente stradale ponga, già al
telefono, la fatidica domanda: vi sono feriti? In caso di risposta
negativa, la tendenza è quella di consigliare gli automobilisti
di “compilare il Modulo C.A.I. (a volte denominato C.I.D.)”,
arrivando, in caso di insistenza del chiamante, a preavvisare, in
alcuni casi, di “elevare contravvenzioni a tutti” se proprio si
dovesse eseguire l’intervento. Se non sapete compilare il modulo
C.A.I. (Constatazione Amichevole
di Incidente)
e se avete riportato anche lievi risentimenti fisici non abbiate
esitazione ad insistere per l’intervento – doveroso – delle Forze
dell’Ordine. E’ pur vero che queste ultime hanno spesso a dibattersi
con problemi di carenza di personale, ma è altrettanto vero che
il cittadino ha il diritto di essere tutelato dallo Stato.
Per sapere tutto (o quasi) sulla valenza, sul significato, sui
vantaggi e svantaggi del modulo C.I.D. consultate l'apposita sezione
del sito: CID (Constatazione
Amichevole Incidente).
Non sempre le contravvenzioni che vengono elevate dalle Forze
dell’Ordine che intervengono sul luogo dell’incidente sono così
pericolose come da tante parti si paventa. In ogni caso, è bene
sapere che, in linea di massima, è preferibile sempre, ove e quando
possibile, insistere per l’intervento dei Verbalizzanti, anche a
costo di “beccarsi” una contravvenzione. Laddove quest’ultima dovesse
rivelarsi infondata, non sarà difficile contestarla entro i termini
espressamente previsti dalla legge.
Negli ultimi tempi si assiste ad un inconsueto aumento del fenomeno
di “pressing”, da parte di Agenti od Ufficiali di Polizia Stradale,
Carabinieri o Polizia Municipale, sulle vittime di incidenti stradali
affinchè affidino l’incarico di seguire la pratica di risarcimento
ad un determinato Studio Legale. Ciò, per certi versi, può anche
non meravigliare se si pensa che, con il fortissimo allentamento
delle “maglie” dell’esame di Stato per l’ammissione alla attività
di Avvocato (frutto di un malinteso senso di “democrazia” e di una
tendenza a declassare le Libere Professioni), ha fatto si che, in
pratica, “… vi è un avvocato per ogni famiglia …”. Per cui, chi
può, cerca i propri “santi in paradiso”. Si tratta, tuttavia, di
attività proibita dalla legge e comunque non dettata da spirito
di altruismo per il danneggiato, ma dall’opposto spirito di favorire
il “guadagno” del parente o del parente dell’amico o, in casi particolarissimi,
direttamente il proprio guadagno: declinate con diplomazia – e se
occorre con decisione - l’invito e, se necessario, non esitate a
rivolgerVi alla Procura della Repubblica più vicina.
Spesso capita di incontrare dei medici piuttosto refrattari a
rilasciare i certificati od i referti che attestino le lesioni riportate
dalla vittima di sinistro stradale. Si tratta di un riflesso di
alcune diffuse pratiche truffaldine messe in atto ai danni delle
Società assicuratrici da persone di pochi scrupoli, che si “inventano”
di sana pianta lesioni personali inesistenti. Tuttavia ciò non può
esimere il medico – che in tal caso riveste la qualifica di pubblico
ufficiale – di rifiutare di emettere la certificazione medica che
gli viene richiesta. Anche perché il persistere in tale atteggiamento
configura il reato di rifiuto di atti di ufficio. Badate bene, pertanto,
nel caso riportaste lesioni personali in conseguenza di sinistro
stradale – o comunque in conseguenza di colpa altrui – che il medico
cui vi rivolgete abbia a redigere un referto che contenga
gli elementi minimi per essere considerato tale, e cioè
la descrizione della sintomatologia accusata o rilevata sul paziente,
la causa di tale sintomatologia (e cioè il riferimento esplicito
all’incidente stradale indicato dal paziente), la prognosi, che
deve essere espressa chiaramente in giorni di riposo e cure per
stato di malattia e la terapia attuata (es: applicazione di collare
ortopedico) ovvero consigliata. Il medico che rifiuta di adempiere
tale suo dovere è passibile di denuncia penale.
E' bene sapere che in alcuni casi si creano delle “contiguità”
tra medici, infermieri, riparatori, addetti alle assicurazioni,
commercialisti, verbalizzanti, studi legali, in modo da costituire
una sorta di “rete” nella quale “inserire” il danneggiato.
In alcuni casi gli autoriparatori, nel timore che l’intervento
di un legale finisca per allungare i tempi di liquidazione dei danni,
e così anche l’incasso delle loro spettanze, si adoprano per scoraggiare
il cittadino dall’accusare lesioni personali. Così viene agitato
lo spettro delle lungaggini giudiziarie e dei pericoli delle cause
e, perché no, della disonestà di certi Avvocati. Sappiate che quasi
tutte le Società assicuratrici, anche in virtù di una specifica
raccomandazione in proposito dell’I.S.V.A.P. (l’Istituto pubblico
Superiore di Vigilanza sulle Assicurazioni Private), non fanno molti
problemi a risarcire il danno all’auto separatamente dal danno alla
persona. Sappiate inoltre che l’atteggiamento più consono è pur
sempre quello di provvedere a pagare il conto del Carrozziere o
del Meccanico indipendentemente dai tempi di liquidazione adottati
dalla Società assicuratrice interessata. Gli autoriparatori sono
lavoratori come tutti gli altri, e debbono essere retribuiti subito,
dall’automobilista, senza che quest’ultimo accampi ritardi nel risarcimento.
E’ doveroso, infine, precisare che, ai sensi del disposto dell’art.
22 della Legge 990/69, istitutiva della “R.C.A. Obbligatoria”, le
Società assicuratrici hanno diritto ad un termine pari a sessanta
giorni – che decorre dalla data di invio della apposita lettera
raccomandata prevista dal medesimo articolo di legge – per decidere
se e quanto inviare al danneggiato a titolo di risarcimento danni.
Durante tale periodo – noto come spatium deliberandi – l’Avvocato
da voi incaricato non ha alcun potere di agire nei confronti dell’assicuratore
e non ha neanche il diritto di pretendere che gli vengano riconosciute
le sue competenze. Si sa che, nella vita, ogni cosa ha i suoi lati
negativi, oltre a quelli positivi. Questi ultimi, tuttavia, specie
in caso di gravi danni alle cose o di danni alle persone, sono sicuramente
superiori ai primi.
Il cosiddetto “colpo di frusta del rachide cervicale” viene visto
dalle Società assicuratrici come vero fumo negli occhi, e gli addetti
ai lavori sanno quante e quali pressioni vengano esercitate dalla
loro potente Associazione perché tale lesione “sparisca” in un modo
o nell’altro dal panorama delle lesioni personali. La questione,
tuttavia, è molto mal posta. Le lesioni del rachide cervicale non
sono una invenzione degli automobilisti, ma sono concretissime patologie
che spessissimo lasciano il loro segno indelebile, provocando casi
frequentissimi di invalidità permanente, di gravità variabile a
seconda dei singoli casi. E non sono patologie affatto piacevoli.
Di fatto, si verifica che, trovandosi spesso nella impossibilità
di verificare in modo oggettivo la sussistenza della lesione, gli
assicuratori pensano di “scansare” il problema cercando di “ucciderlo”.
Di fatto si verifica, sempre più spesso, che il Governo o il Parlamento
cerchino di varare “leggine”, magari camuffate sotto i nomi più
impensabili, nel tentativo di “accontentare” le Società assicuratrici,
sminuendo “per legge” il valore e la portata delle lesioni del rachide
cervicale. Nel marzo dell’anno 2000, ad esempio, venne emesso dal
Governo un decreto legge che, camuffato sotto il titolo di “Misure
contro l’inflazione” ha tentato di ridurre ad una elemosina il risarcimento
spettante ai danneggiati che avessero riportato sino a ben 9 punti
di invalidità permanente!! Con la legge 5.3.2001 n. 57, pubblicata
in G.U. n.66 del 20 marzo 2001, il Parlamento ha approvato un disegno
di legge che, camuffato sotto il nome di “Apertura e regolazione
dei mercati” (sic!!) ha riproposto la medesima elemosina per i danneggiati.
Ci si dovrà battere contro queste orrende violazioni del diritto
alla salute dei Cittadini: diritto garantito dall’art. 32 della
Costituzione. Nell’ultima legge citata è davvero umiliante che,
nell’ambito della “regolazione dei mercati”, in mezzo a svariate
norme che riguardano i distributori di carburante, le associazioni
artigiane e vari altri argomenti che nulla hanno a che spartire
con L’UOMO, con la sua DIGNITA’ e con il fondamentale DIRITTO ALLA
SALUTE, si siano poste regole da supermercato, con le quali si svende
la CARNE UMANA allo stesso modo e nello stesso contesto della vendita
dei quotidiani al di fuori delle edicole!!
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