Il termine tamponamento spesso viene adoperato come sinonimo di
semplice “scontro” automobilistico, ma ciò è tecnicamente inesatto.
Si intende, infatti, per “tamponamento” l’incidente stradale
nel quale una vettura urta quella che la precede: in tal caso, il
responsabile riporta danni alla parte anteriore del proprio veicolo,
mentre il danneggiato viene danneggiato sulla parte posteriore del
suo mezzo. Questo è il vero tamponamento. Si tratta, in vero, di
uno dei pochi casi – probabilmente l’unico – nel quale la ripartizione
della responsabilità fra i protagonisti non si discute: ha torto
pieno chi tampona! Si tratta, inoltre, della causa tipica di produzione,
in danno del conducente o dei passeggeri del veicolo “tamponato”
del cosiddetto “colpo di frusta del rachide cervicale”, tanto malvisto
dalle Società assicurative.
La norma che disciplina l’evento nel Codice della Strada è l’art.
149, intitolato “Distanza di sicurezza tra veicoli”. Il “tamponamento”,
infatti, è normalmente causato dal mancato rispetto della distanza
di sicurezza tra veicoli che procedono incolonnati. Riportiamo qui
il testo integrale di tale norma e del corrispondente articolo del
“Regolamento” del Codice della Strada:
ART. 149 (Distanza di sicurezza tra veicoli)
1 - Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al
veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito
in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con
i veicoli che precedono.
2 - Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto
di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli
deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa
disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più
corsie per senso di marcia.
3 - Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici,
i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di
sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore
a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se
necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
4 - Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
5 - Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al
presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli
e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art.
80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di
una somma da lire centoottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso
per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente
comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6 - Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone,
il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila,
salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni
colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del
capo II, sezione I e II, del titolo VI.
Regolamento
ART. 348 (Art. 149 Cod. Str.) (Distanza di sicurezza
tra i veicoli)
1 - La distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre
essere commisurata alla velocità, alla prontezza dei
riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle
planoaltimetriche della strada, alle condizioni atmosferiche,
al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all'entità
del carico, nonchè ad ogni altra circostanza influente.
2 - La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale
allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima
percezione di un pericolo e l'inizio della frenata.
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