Nell’ambito della infortunistica stradale l’istituto del “concorso
di colpa” è un pò la “bestia nera” degli automobilisti e, al
contempo, il “rifugium peccatorum” delle Società assicuratrici e
di tutti coloro che, non trovando niente di meglio per giustificare
una richiesta di risarcimento danni, lo invocano per pretendere
almeno una parte del danno subìto.
Del concetto di “colpa” si è detto in altra pagina del sito (colpa).
Il concetto di “concorso di colpa”, ovviamente, stà ad
indicare la fattispecie concreta nella quale alla produzione del
fatto illecito hanno concorso, in varia misura, le condotte “coscienti
e volontarie” di tutti i protagonisti.
Esistono due ben distinte ipotesi di “concorso di colpa”:
a) la prima si verifica “nella
realtà”, e cioè sussiste quando effettivamente, per la condotta
imprudente tenuta da entrambi gli automobilisti che si sono scontrati,
si ha modo di "accertare" e di verificare in concreto la sussistenza
di una colpa concorrente dei protagonisti dell’accaduto.
b) la seconda ipotesi, si potrebbe
definire, per adoperare un termine in voga, “virtuale”. Si tratta
della “bestia nera” di cui si è detto sopra, poiché tale istituto
non si basa sulla realtà dei fatti accertati e verificati, ma è
previsto in modo del tutto “astratto” dalla legge, e precisamente
dall’art. 2054 del Codice Civile, che così recita:
Art. 2054 Circolazione di veicoli Il conducente di un veicolo
senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto
a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova
di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso
di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno
dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito
dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece,
l'usufruttuario (978 e seguenti) o l'acquirente con patto di riservato
dominio (1523 e seguenti), è responsabile in solido (1292) col conducente,
se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la
sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili
dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione
del veicolo. Badate bene a cosa dice il secondo comma:
“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria,
che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre
il danno subito dai singoli veicoli”. In base a questa norma, tutte
le volte in cui non è possibile per uno o per entrambi gli automobilisti,
dimostrare concretamente di essere esente da ogni responsabilità,
scatta la “presunzione” di colpa concorrente paritaria, alla quale
non è possibile sottrarsi. Notevoli sono le differenze tra il caso
di concorso di colpa “effettivo” e quello di concorso di colpa “presunto”.
Nel caso di concorso effettivo, ad esempio, è spesso possibile procedere
ad una graduazione della percentuale di colpa da addebitare a ciascuno
dei corresponsabili, mentre nel caso di concorso di colpa presunto
la suddivisione è sempre al 50%. Inoltre, attualmente, in caso di
concorso di colpa soltanto “presunto” il danneggiato che abbia riportato
lesioni personali non ha diritto al risarcimento del cosiddetto
“danno morale” (per saperne di più premi <clicca
qui>). Ricordate che cosa si è scritto alla pagina (l’incidente
stradale al microscopio? <clicca qui>).
Se non lo ricordate, rileggetelo e capirete meglio perché è opportuno
sapersi bene comportare in caso di incidente e perché è necessario
rivolgersi immediatamente ad uno Studio Legale di provata competenza.
Lo Studio Legale Giunta ha particolarmente approfondito la materia
e può essere consultato “on line” da qualsiasi luogo, secondo le
modalità previste (<clicca qui>).
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