L'incidente stradale al microscopio Microteam Internet Service Provider  
Tariffario forense  
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Procedimenti speciali (14), procedure esecutive (15) e procedimenti tavolari
Prestazione
(p)
fino a € 258,23
minimo massimo
(a)
da oltre € 258,24
a 516,46
minimo massimo
(b)
da oltre € 516,47
a 1.549,37
minimo massimo
(c)
da oltre € 1.549,38
a 2.582,28
minimo massimo
(d)
da oltre € 2.582,29
a 5.164,57
minimo massimo
(e)
da oltre € 5.164,58
a 25.822,84
minimo massimo
(f)
da oltre € 25.822,85
a 51.645,70
minimo massimo
(g)
da oltre € 51.645,70
a 103.291,38
minimo massimo
(h)
da oltre € 103.291,39
a 258.228,45
minimo massimo
(i)
da oltre € 258.228,46
a 387.342,67
minimo massimo
(l)
da oltre € 387.342,67
a 516.456,90
minimo massimo
(m)
da oltre € 516.456,90
a 1.549.370,70
minimo massimo
(n)
da oltre € 1.549.370,71
a 2.582.284,50
minimo massimo
(o)
oltre € 2.582.284,50
   
(q)
valore indeterminabile
minimo massimo
49 - Procedimenti
specali e concorsuali per tutta l'opera prestata:
a)
davanti ai pretori
b)
davanti ai tribunali
c)
davanti le corti d'appelo
50 - Procedimenti di ingiunzione(15)
51 - Per la redazione del precetto è dovuto un onorario pari all'onorario minimo previsto in relazione al credito azionato per le esecuzioni immobiliari ridotto del 50%(onorario fisso)
52 - Per l'iscrizione d' ipoteca giudiziale è dovuto l'onorario minimo previsto in relazione al credito azionato per le esecuzioni immobiliari ridotto del 50%(onorario fisso)
53 - Procedure esecutive immobiliari e quelle di cui al d.l. 15 marzo 1927, n. 436(compravendita autoveicoli per l' opera prestata:
a)
davanti ai pretori
b)
davanti ai tribunali
54 - Procedure esecutive mobiliari e procedure per affari tavolari (capo 3° del d.l. 23 marzo 1929, n. 499) (17)
55 - Procedure esecutive presso terzi o per consegna o rilascio
56 - L'onorario di cui ai precedenti numeri 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 è soggetto alle variazioni di cui ai coefficienti di applicazione del § IX, in relazione al valore dell'oggetto del ricorso o a quello dell'affare trattare, o del creddito per il quale si procede(18)
   
12,91 56,81
36,15 91,96
43,90 116,20
10,33 49,06
10,33  
20,66  
   
12,91 56,81
36,15 93,96
20,66 46,48
30,99 56,81
   
   
15,49 69,12
43,90 115,17
54,23 144,09
12,91 59,39
12,91  
23,24  
   
15,49 69,12
43,90 115,17
23,24 57,84
36,15 69,72
   
   
23,24 105,87
67,14 173,01
82,63 216,91
20,66 90,38
18,08  
33,57  
   
23,24 67,14
67,14 173,01
36,15 77,80
54,23 105,87
   
   
28,41 121,37
77,47 204
95,54 253,06
23,24 105,87
20,66  
38,73  
   
28,41 121,37
77,47 204
41,32 103,29
64,56 123,95
   
   
30,99 139,44
87,80 232,41
108,46 289,22
25,82 118,79
23,24  
43,90  
   
30,99 139,44
87,80 232,41
46,48 116,20
72,30 139,44
   
   
46,48 278,89
131,70 462,23
162,68 578,43
38,73 237,57
36,15  
67,14  
   
46,48 278,89
131,70 462,23
69,72 232,41
108,46 278,89
   
   
69,72 557,77
198,84 924,46
245,32 1.156,86
59,39 475,14
54,23  
100,71  
   
69,72 557,77
198,84 924,46
105,87 464,81
162,68 557,77
   
   
278,89 836,66
462,23 1.386,69
578,43 1.735,30
237,57 712,71
116,20  
232,41  
   
278,89 836,66
462,23 1.386,69
232,41 697,22
278,89 836,66
   
   
418,33 1.115,55
694,63 1.848,92
867,65 2.313,63
356,36 950,28
175,60  
351,19  
   
418,33 1.115,55
586,18 1.848,92
348,61 929,62
418,33 1.115,55
   
   
557,77 1.394,43
924,46 2.311,14
1.156,86 2.892,16
475,14 1.187,85
232,41  
462,23  
   
557,77 1.394,43
924,46 2.311,14
464,81 1.162,03
557,77 1.394,43
   
   
697,22 1.673,32
1.156,86 2.773,37
1.446,08 3.470,59
593,93 1.425,42
291,80  
578,43  
   
697,22 1.673,32
1.156,86 2.773,37
632,66 1.394,43
697,22 1.673,32
   
   
836,66 2.231,09
1.386,69 3.697,83
1.735,30 4.627,45
712,71 1.900,56
348,61  
694,63  
   
836,66 2.231,09
1.386,69 3.697,83
697,22 1.859,24
836,66 2.231,09
   
   
1.115,55 2.788,87
1.848,92 4.622,29
2.313,73 5.784,32
950,28 2.365,70
464,81  
908,96  
   
1.115,55 2.788,87
1.848,92 4.622,29
929,62 2.324,06
1.115,55 2.788,87
   
Per cause di valore superiore a 2.582.284,50 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
   
46,48 836,66
131,70 1.386,69
162,68 1.735,30
38,73 712,71
   
   
   
46,48 836,66
131,70 1.376,36
69,72 697,22
108,46 836,66
   

Gli onorari di cui al n.49 possono essere raddoppiati nei procedimenti di particolare importanza per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate ed analogo raddoppio può essere praticato per gli onorari di cui al n. 53 limitatamente alle procedure esecutive immobiliari se queste comportano una complessa e articolata attività dell'avvocato.
Nel caso che nei procedimenti indicati nei precedenti paragrafi sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui alle pagine: cause avanti al pretore; cause avanti al tribunale, agli organi equiparati, e agli organi di di giustizia tributaria; cause avanti alla corte d'appello.

Per i procedimenti previsti dal capo III Sez. I, per quelli previsti dall'articolo 669 quaterdecies del c.p.c. e per quelli di cui all'art. 2409 c.c. sono dovuti gli onorari minimi e massimi di cui alle pagine: cause avanti al pretore; cause avanti al tribunale agli organi equiparati e agli organi di di giustizia tributaria; cause avanti alla corte d'appello - in quanto applicabili.

(14) V. Cass., 13 gennaio 1981, n. 285
(15) V. Cass., 29 agosto 1963, n.2396; Cass., 19 luglio 1975, n. 2861. Secondo Cass., 2 ottobre 1974, n. 2557, a parte il rimborso delle spese vive, il compenso all'avvocato per le procedure concorsuali, in misura percentuale, assorbe ogni diritto od onorario che si possa prospettare frazionando le attività necessarie; detto compenso, in ipotesi di concordato preventivo comprende le attività comprese tra l'istanza di concordato ed il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, e pertanto, le attività ulteriori esigono un separato compenso. Sono dovuti due distinti onorari per l'assistenza del debitore nella procedura di amministrazione controllata e nella successiva procedura di concordato preventivo, ma, ai fini dell'apprezzamento delle attività del legale si deve tener conto dello stretto collegamento fra le due procedure. Successivamente la S.C. ha anche affermato che, << ai fini dell'applicazione delle tariffe degli onorari forensi, il carattere concorsuale della procedura di amministrazione controllata rende irrilevante e non necessaria l'indagine circa l'inquadramento dell'amministrazione controllata nell' ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, ovvero dei precedenti contenziosi, in quanto il d.m. del 23 dicembre 1976, che fissa le tariffe degli onorari forensi sia in relazione alle attività giudiziali civili che a quelle penali e stragiudiziali, stabilisce, nella parte prima relativa alle prestazioni giudiziali civili, identica tariffa sia per i procedimenti speciali sia per i procedimenti concorsuali >>(Cass., 23 luglio 1979, n. 4411, Giur. comm., 1980, II, 339)
(16) Secondo Cass., 9 agosto 1982, n. 4459, la liquidazione del compenso per un decreto ingiuntivo, ripetuto a carico dello stesso debitore per un credito unico, postula che la perdita di efficacia della prima ingiunzione sia derivata da circostanze obbiettive, e non piuttosto, da negligenza del professionista.
(17) V. Trib. Rossano, 3 aprile 1963, Giust. civ., Rep. 1963, voce Avv. e proc. n. 62 e Calabria giud., 1963, 405, con nota di G. Greco, Appunti in tema di onorari e diritti nelle procedure esecutive.
(18) Per le cause di valore sino a 5 miliardi i calcoli sono stati già effettuati nella presente tabella.