|
sino a €
1.549,37 |
minimo
lire |
massimo
lire |
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da € 1.549,38
a € 2.582,28 |
minimo
lire |
massimo
lire |
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2) Studio controversia |
3) Consultazioni col cliente (1) |
3) Ispezione dei luoghi della controversia
- Ricerca dei documenti (1) |
5) Preparazione e redazione dell'atto
introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta |
6) Assistenza a ciascuna udienza
di trattazione escluse quelle cui sono disposti semplici rinvii |
7) Assistenza ai mezzi di prova disposti
dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) |
8) Redazione delle difese (comparse
conclusionali, memorie, ecc.) |
9) Discussione in pubblica udienza
o in camera di consiglio |
10) Opera prstata per la conciliazione |
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43,90
|
116,20
|
23,24
|
58,36
|
18,08
|
29,95
|
36,15
|
92,45
|
15,49
|
22,72
|
28,41
|
92,45
|
118,79
|
226,21
|
36,15
|
118,79
|
30,99
|
92,45
|
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59,39
|
134,28
|
30,99
|
67,14
|
15,49
|
36,15
|
46,48
|
108,46
|
12,91
|
28,41
|
46,48
|
108,46
|
113,62
|
260,81
|
59,39
|
136,86
|
49,48
|
108,46
|
|
Per le istanze di ingiunzione di cui
all'art. 186-ter c.p.c. sono dovuti gli onorari per i procedimenti
di ingiunzione di cui al pararagrafo X n° 50 della presente tabella
in relazione all'importo di cui si ingiunge il pagamento.
Gli onorari stabiliti nei numeri da 2 a 10 si riferiscono alle cause
di valore sino a € 1.549,37; Per le cause di valore superiore
a € 1.549,37 e fino a euro 2.582,28 gli onorari minimi sono quelli
massimi dello scaglione precedente ridotto del 50% mentre i massimi
sono aumentati del 15%, con arrotondamento per eccesso alle € 2,58.
Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del pretore
e nelle cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del
pretore sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo "cause avanti
al tribunale, agli organi equiparati ed agli organi di giustizia tributaria"
, avuto riguardo al valore della controversia (1a).
(1) In tema di onorari di avvocato e procuratore la ricerca di documenti
costituisce una prestazione di ordine intellettuale che non va confusa
con l'attività meramente materiale con la quale siano messi
a disposizione del professionista i documenti da questi indicati,
come è confermato dalla collocazione della voce "ricerca
documenti" al n. 4 della tabella degli onorari di avvocato preceduto
dallo studio della controversia e consultazione con il cliente (n.
3) e seguito da << preparazione e redazione dell'atto introduttivo
del giudizio e della comparsa di risposta >> (n. 5) (Cass. 3
luglio 1991 n.7275).
(1a) La S.C. ha avuto occasione di chiarire, nel passato, che, in
assenza di una norma nel codice di rito per determinare il valore
delle cause possessorie, ai fini in esame si applicano analogicamente
le regole dettate dal codice stesso per la valutazione del diritto
al quale corrisponde l'esercizio del potere di fatto sulla cosa (Cass.,
22 marzo 1958, n.963, Giust. civ., 1958, 833, con nota
di COLASURDO, e Giur. it., 1958, I, 1, 1963, con nota
di MONTEL; in quest'ultimo senso cfr. anche Cass., 25 settembre 1964,
n. 2414; V. altresì Cass. 17 gennaio 1963, n.38, e Cass., 21
gennaio 1964, n. 137). V. inoltre sub art. 9 legge 1942. |
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