Valore della pratica |
inferiore
a €
1.549,37 |
da |
a |
|
da oltre
€ 1.549,38 a
5.164,57 |
da |
a |
|
da oltre
€ 5.164,58 a
25.822,84 |
da |
a |
|
da oltre
25.822,85 a
51.645,70 |
da |
a |
|
1. Prestazioni
di consulenza: |
|
|
|
|
A) Consultazioni orali
che esauriscono la pratica e pareri, anche telefonici, che non importino
informativa e studio particolare |
minimo € 10,33 massimo € 74,89 |
B) Pareri
che importino informativa e studio particolare:
-a)pareri orali
-b)pareri scritti |
|
51,65
98,13 |
135,83
290,77 |
|
69,72
147,19 |
236,54
607,35 |
|
118,79
304,71 |
338,80
976,10 |
|
2. Prestazioni
di assistenza (1): |
|
|
|
|
A) Posizione ad archivio,
oltre al rimborso delle spese: |
diritto fisso € 10,33 |
B) Per ogni lettera,
telegramma e comunicazione telefonica (oltre al rimborso delle spese):
|
secondo il contenuto e valore da
€ 5,16 a € 12,91 |
C) Esame e studio della
pratica: |
|
|
|
|
D) Conferenze di trattazione
(per ogni ora e frazione di ora). |
in studio, anche telefoniche, dal
minimo di € 25,82 al massimo di € 51,65. In studio collegialmente
con altri professionisti o fuori di studio, dal minimo di € 51,65
al massimo di € 103,29. |
E) Redazione
di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce: |
|
|
|
|
F) Redazione
di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza
alla relativa stipulazione e redazione, sono dovuti sul valore della
pratica, determinato secondo i criteri di cui all'art. 5 delle norme
generali (2): |
dal 3% al 6% fino a € 5.164,57;
dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a € 25.822,84;
dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a € 51.645,69;
dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a € 258.228,45;
dall'1% al 3% sul maggior valore fino a € 516.456,90;
dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a € 1.032.913,80;
dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a € 2.582.284,50;
dallo 0,25% all'1% sul maggior valore oltre € 2.582.284,50.
L'onorario e' dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva
assistenza alla stipula ed alla redazione.
Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza alla
loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%. |
continua ¬ |
|
^ torna in cima |
Valore della pratica |
|
da oltre
€ 1.549,38 a
5.164,57 |
|
da oltre
€ 5.164,58 a
25.822,84 |
|
da oltre
25.822,85 a
51.645,70 |
|
3. Assistenza
ad assemblee, adunanze, consigli, comitati, ecc, per ogni assistenza: |
dal minimo di € 28,41 al massimo
di € 516,46 |
4. Assistenza
in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche
di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano
continuativa attivita' di consulenza: |
dallo 0,50% al 5% a seconda dell'attivita'
prestata e del risultato conseguito con il minimo di € 51,65. |
5. Assistenza
in procedure arbitrali irrituali: |
gli stessi diritti ed onorari che
sarebbero dovuti in sede giudiziaria. |
6. Per le prestazioni
di gestione amministrativa, in adempimento di incarichi giudiziari,
l'onorario deve essere calcolato secondo l'art. 7 delle norme sulla
base delle entrate lorde. |
Sino a € 764,69 dal 3% al 5% con
un minimo di € 51,65. Sulle entrate successive: sino a € 2.582,28
dall'1,50% al 2%. Sulle successive: dallo 0,50% all'1%. |
7. Ispezioni,
visure, ricerca e richiesta documenti. |
I diritti ed onorari corrispondenti
della tariffa giudiziaria civile. |
8.
Arbitro unico.
All'avvocato o al procuratore quale arbitro unico e' dovuto oltre
il rimborso delle spese documentate il seguente onorario: |
Valore |
Minimo |
Massimo |
Fino a € 25.822,84 sul
maggior valore: |
515,46 |
1.549,37 |
Da € 25.822,85 a
€ 51.645,69 |
1.291,14 |
2.582,28 |
Da
€ 51.645,70 a € 103.291,38 |
2.065,83 |
4.131,66 |
Da € 103.291,39
a € 258.228,45 |
4.131,66 |
8.263,31 |
Da € 258.228,46
a € 516.456,90 |
7.746,85 |
20.658,28 |
Da € 516.456,91
a € 2.582.284,50 |
12.911,42 |
36.151,98 |
Da € 2.582.284,50 a
€ 25.822.844,95 |
12,911,42 |
36.151,98 |
Oltre € 25.822.844,96 |
oltre all'1% sull'eccedenza
gli onorari previsti nello scaglione precedente oltre allo 0,50%
sulla
parte eccedente € 25.822.844,95 |
Valore indeterminabile |
1.032,91 |
8.263,31 |
Per le controversie che involgono
questioni di notevole complessita' e/o di particolare importanza gli
onorari massimi possono essere aumentati fino al doppio. |
continua ¬ |
|
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torna in cima |
9. Collegio arbitrale.
Al collegio arbitrale composto da avvocati e/o procuratori legali,
oltre al rimborso delle spese documentate, e' dovuto il seguente onorario:
|
Valore |
Minimo |
Massimo |
Fino a € 25.822,84
sul maggior valore: |
1.549,37 |
4.131,66 |
Da € 25.822,85 a € 51.645,69 |
3.098,64 |
6.197,48 |
Da € 51.645,70 a € 103.291,38 |
5.164,57 |
11.362,05 |
Da € 103.291,39
a € 258.228,45 |
10.329,14 |
20.658,28 |
Da € 258.228,46
a € 516.456,90 |
18.075,89 |
46.481,12 |
Da € 516.456,91
a € 2.582.284,50 |
33.569,70 |
92.962,24 |
Da € 2.582.284,50
a € 25.822.844,95 |
33.569,70 |
92.962,24 |
Oltre € 25.822.844,96 |
oltre all'1% sull'eccedenza
gli onorari previsti nello scaglione precedente oltre allo 0,50%
sulla parte eccedente € 25.822.844,95 |
Valore indeterminabile |
2.582,28 |
20.658,28 |
Al presidente del collegio
arbitrale spetta il 40% del compenso, agli altri componenti il 30
ciascuno. Per le controversie
che involgono questioni di notevole complessita' e/o di particolare
importanza gli onorari massimi possono essere
aumentati fino al doppio. |
10. Onorario a tempo
Per le prestazioni di cui al n. 2 della presente tariffa e ai sensi
e per gli effetti dell'art. 2233 c.c. le parti possono
convenire un compenso sostitutivo di quello previsto nella tariffa
medesima, commisurato alla durata della
prestazione e delle attivita' accessorie, e comunque non inferiore
alle € 51,65 all'ora.
Qualora tra la prestazione resa e il compenso orario convenuto appaia,
per le particolari circostanze del caso,
l'urgenza, il valore e la natura della pratica, l'importanza della
prestazione, una manifesta sproporzione,
il compenso convenuto puo' essere congruamente aumentato previo parere
del consiglio dell'ordine. |
Norme comuni ai numeri 1/B/a, 1/B/b, 2/c,
2/e.
Per le pratiche di valore inferiore a € 258,23 gli onorari della
prima colonna sono ridotti della meta'.
Per le pratiche di valore eccedente le € 51,65 e fino a € 103.291,38
gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati
del
25%.
Per le pratiche di valore eccedente le € 103.291,38 e fino
a € 258.228,45 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima
colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 50%.
Per le pratiche di valore eccedente le € 258.228,45 e fino
a € 387.342,67 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima
colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 75%.
Per le pratiche di valore eccedente le € 387.342,67 e fino
a € 516.456,90 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima
colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 100%.
Per le pratiche di valore superiore a € 516.456,90 gli onorari
per le singole voci sono aumentati nei minimi e nei massimi, con criterio
rigidamente proporzionale al valore della pratica e in relazione all'attivita'
effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente
il 3% del valore della controversia.
Per le pratiche di valore indeterminabile vedasi art. 5 n.2 delle
norme generali.
Gli arrotondamenti vanno calcolati per eccesso alle € 2,58. I compensi
per le prestazioni di assistenza, previsti nel punto 2 della relativa
tabella, non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della
tabella stessa mentre sono cumulabili le prestazioni di assistenza
e consulenza. |
(*) Gli onorari previsti spettano agli avvocati
ed ai procuratori; essi sono ridotti alla metà per chi è
soltanto praticante procuratore abilitato al patrocinio (art. 1, comma
2). Sono ridotti alla metà in materia di lavoro, di previdenza
e di assistenza obbligatoria (art. 1, comma 3).
(1) Il compenso del professionista per la prsentazione
delle domanda di grazia per la pena della multa deve essere determinato
con i criteri stabiliti dal n.2 della tariffa per l'assistenza e consulenza
in materia stragiudiziale civile e penale approvata con d.m. 31 ottobre
1985 e non con i criteri indicati dal n. 1 della medesima tariffa,
perchè le prestazioni richieste per il perseguimento della
grazia non si esauriscono in consultazioni o pareri ma comportano
anche la redazione della domanda di grazia e la successiva domanda
di assistenza. (Cass. 16 luglio 1992, n.8650).
(2) Sono state così unificate le lettere
F e G delle precedenti tabelle.
Con riguardo alla tariffa del 1985 (ma l'insegnamento è ancora
valido), ha affermato Cass., 14 novembre 1989, n. 4842, che <<l'attività
consistente non nella redazione ex novo di un contratto, cioè
nella attività creativa della traduzione in termini tecnico-giuridici
delle pattuizioni di due parti, ma semplicemente nell'esaminare
precedenti
accordi ricevuti in copia, nello studiare le possibili tutele degli
interessi del proprio cliente e nell'esprimere i suggerimenti richiesti
attraverso la riformulazione dell'accordo sulla falsariga del precedente,
va inquadrata tra le prestazioni di consulenza di cui al punto 1,
lett. B) (pareri scritti). della tabella allegata alla tariffa forense
in materia stragiudiziale civile, approvata con D.M. 31 ottobre
1985,
con conseguente liquidazione del compenso secondo le percentuali
ivi stabilite, e non già tra le prestazioni di cui al punto
2, lett. G, della tabella medesima, che contempla l'attività di
assistenza nella redazione dei contratti>> |
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