NORME
GENERALI
Art. 1. 1. Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale
civile ed equiparata, agli avvocati e ai procuratori spettano gli
onorari stabiliti nell'allegata tabella.
- 2. Gli onorari stessi sono ridotti
alla meta' per chi e' praticante abilitato al patrocinio.
- 3. In materia di lavoro, di previdenza
e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla meta'.
Art. 2. 1. I rimborsi ed i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali
sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione
di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali
prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni
giudiziali.
- 2. Per le prestazioni analoghe a quelle
previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di procuratore
e di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.
Art. 3. 1. Se piu' avvocati e procuratori siano stati incaricati
di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare,
a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.
Art. 4. 1. Per la determinazione degli onorari fra il massimo
ed il minimo stabiliti, si deve tenere presente il valore e la natura
della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate,
il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali
conseguiti dal cliente, e se le prestazioni sono richieste in condizioni
di particolare urgenza.
- 2. Nelle pratiche di particolari importanza,
complessita' e difficolta', il massimo dell'onorario puo' essere aumentato
fino al doppio e per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo.
Art. 5. 1. Il valore della pratica o dell'affare si determina
a norma del codice di procedura civile.
- 2. Le pratiche di valore indeterminabile
si considerano di valore eccedente le € 5.164,57 ma non superiore
a € 103.291,38; se pero' il valore effettivo risulti manifestamente
diverso da quello presunto dal codice processuale, vengono applicati,
tenuti presenti i criteri di cui all'art. 4, gli onorari minimi e
massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti
per le pratiche del valore di € 516.456,90.
- 3. Per l'assistenza in procedure concorsuali
giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del
cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore.
- 4. Per l'assistenza in pratiche di
successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della
quota attribuita al cliente.
- 5. Per l'assistenza in pratiche amministrative
il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali
tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.
- 6. Per l'assistenza in pratiche in
materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o
contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri
poliennali.
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7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale
si applicano sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali.
Art. 6. 1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento,
ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno
dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il
lavoro preparatorio compiuto dal professionista.
Art. 7. 1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di
gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario,
ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito
sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate
lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno
di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo
dell'incarico.
- 2. Ove l'applicazione dei criteri indicati
dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni
manifestamente sperequate si avra' riguardo alle prestazioni effettivamente
svolte.
Art. 8. 1. All'avvocato e al procuratore che, per l'esecuzione
dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori sede, sono dovute
le spese di viaggio, rimborsate nel loro ammontare maggiorate del
25% a titolo di rimborso delle spese accessorie, le spese di soggiorno
(pernottamento e vitto) in base alle tariffe di albergo di prima
categoria con l'aumento del 10% a titolo di rimborso delle spese
accessorie,
nonche' gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennita'
di trasferta da un minimo di € 7,75 a un massimo di € 25,82
per
ogni ora o frazione di ora.
- 2. Al praticante procuratore l'indennita'
sopra indicata e' dovuta limitatamente alla meta'.
Art. 9. 1. Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla
tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta
sproporzione, possono, su conforme parere del competente consiglio
dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto
dal secondo comma dell'art. 4, ovvero diminuiti i minimi stabiliti
dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori
di questa ipotesi l'onorario minimo non e' derogabile.
Art. 10. 1. Quando gli onorari non possono essere determinati
in virtu' di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle
disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata
che regolano casi simili o materie analoghe.
Art. 11. 1. All'avvocato ed al procuratore spetta per ogni pratica
un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10% sull'importo
degli onorari. |