- Il datore di lavoro di una persona rimasta infortunata per colpa
- totale o parziale - di un terzo ha il diritto di richiedere a
quest'ultimo (o al suo assicuratore) il risarcimento del danno derivante
dalla erogazione dello stipendio e dei contributi previdenziali
per il periodo in cui il lavoratore è costretto ad assentarsi dal
lavoro.
- E' da tempo tramontata la norma penale che faceva "scattare"
automaticamente un processo penale a carico del responsabile di
lesioni personali colpose (quali sono quelle derivanti da sinistro
stradale) nel caso che l'infortunato abbia a superare i quaranta
giorni di malattia.
- Nel caso di danneggiamento alla vostra vettura Vi spetta, tra
le altre voci di risarcimento, anche quella relativa al cosiddetto
"fermo tecnico", da calcolarsi orientativamente in lire 70.000-100.000
per ogni giorno di fermo vettura. Un giorno di fermo vettura può
orientativamente pretendersi per una giornata lavorativa di un autoriparatore,
pari a circa lire 320.000.
- Nel caso di danneggiamento di un certo rilievo alla vostra vettura
Vi spetta, tra le altre voci di risarcimento, anche quella relativa
alla cosiddetta "svalutazione tecnica e/o commerciale", da calcolarsi
orientativamente tra il 10 ed il 20% del valore del danno, a seconda
dell'età e del tipo di auto, ad esclusione dei veicoli troppo vetusti.
Percentuale maggiorabile per vetture di grande pregio o storiche.
- Il cosiddetto "Danno Morale" spetta a chi abbia riportato lesioni
personali non solo per le voci di "invalidità permanente", ma anche
per le voci di "inabilità temporanea" e per specifici accadimenti,
come ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici etc.
- Nel caso aveste la sfortuna di subire un sinistro ad opera di
un automobilista che dovesse risultare privo di copertura assicurativa
(per non avere pagato il premio di polizza, o perché la sua Società
assicuratrice sia stata posta il liquidazione coatta amministrativa),
ovvero di un automobilista "pirata" che si sia dato alla fuga, non
perdete comunque il vostro diritto al risarcimento del danno, che,
in tali casi, in base alla legge, viene gestito e liquidato dal
"Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada":
- Uno degli errori più comuni che commette l'automobilista dopo
un incidente è quello di ragionare nel modo seguente: in questo
caso ho sicuramente piena ragione e quindi non ho nessuna necessità
di rivolermi ad un legale, perché i miei diritti verranno pacificamente
riconosciuti ed i miei danni risarciti. Errore spesso fatale, per
i motivi esposti in altre pagine del sito (vedi, in particolare,
<clicca qui> e <clicca
qui>), poiché implica la perdita di tempo prezioso e l'intervenire
di scadenza, decadenze o altre complicazioni difficilmente "recuperabili"
in tempi successivi al fatto.
- La legge ha istituito, in favore del cittadino che versi in difficoltà
economiche e che tuttavia dimostri la fondatezza della sua necessità
di ricorrere alle vie giudiziali per la tutela di un proprio diritto,
il cosiddetto "Gratuito Patrocinio". Si tratta di una procedura
che consente al cittadino di ottenere che lo Stato si assuma le
spese occorrenti per l'espletamento della causa - sia essa civile
che penale - nonché il compenso spettante all'Avvocato prescelto.
- La legge stabilisce che ogni credito - indipendentemente dalla
fonte che lo ha generato -, deve essere "adempiuto" (e cioè pagato)
presso il domicilio del creditore. Questa norma, che potrebbe sembrare
persino ovvia, ha una notevole importanza poiché in molti casi genera
uno spostamento della competenza giudiziale territoriale avanti
al Giudice del luogo in cui risiede il creditore.
- Questa pagina, come tutte le altre pagine del sito, viene
costantemente aggiornata ed arricchita: consultatela spesso.
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