Quanto pubblicato in questo sito non rappresenta una forma di mera pubblicità
palese od occulta dello Studio e dei Professionisti che lo compongono, vietata
dagli artt. 17 e 18 del Codice Deontologico Forense, bensì un insieme di notizie
puramente informativo della attività professionale svolta. Esso intende favorire,
viceversa, la possibiltà di fornire agli utenti una migliore conoscenza del mondo
giuridico e forense e, al contempo di dare agli stessi il modo di evitare di diventare
i soggetti passivi ed ignari di metodi di indiscriminato ed illegittimo accaparramento
di clientela. Ha inoltre lo scopo di favorire e di consentire la estrinsecazione
della attività professionale per via telematica, senza, per ciò, scadere in criteri
mercantilistici, antitetici al prestigio della Professione ed al rapporto fiduciario
- fondato sulla competenza e sulla professionalità - che ne costituisce irrinunciabile
base.
Così recita il nuovo articolo 17 del Codice Deontologico Forense:
E' consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale,
secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione
e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. L'informazione può essere data
attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori,
reti telematiche, anche a diffusione internazionale. E' consentita l'indicazione
nei rapporti con i terzi di propri particolari rami di attività.
La nuova formulazione dell'art. 17 del Codice Deontologico, che ha rappresentato
l'abolizione (o -rectius - la parziale abolizione) del divieto di pubblicità per
gli avvocati, permette all'avvocato di "dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del
decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza". Lo
stesso codice inserisce le "reti telematiche" tra i mezzi attraverso i quali il
legale può fornire informazioni relative all'attività svolta.
Questo strumento viene già utilizzato in quasi tutti i Paesi europei e non urta
contro quanto disposto dai principi espressi dalla nostra Costituzione in tema
di libertà di manifestazione del pensiero attraverso ogni mezzo di diffusione
(art.21) ed in tema di iniziativa economica privata (art. 41).
Al di là delle considerazioni che investono la sfera deontologica, ci si può
chiedere come sia materialmente possibile per un professionista formulare un parere
e fornire la soluzione di un quesito, senza aver avuto la possibilità di parlare
direttamente con il cliente, di conoscerlo, di acquisire i dati relativi al caso
in concreto. Si deve però ammettere che, in linea di massima, non è necessario
dialogare a lungo e "de visu" con il cliente per spiegare cosa sia l'usucapione
o per dare informazioni sul contratto di locazione. Ma se il caso dev'essere approfondito,
nessuno vieta la realizzazone di un incontro e di un esame che si affianchi alla
normale via telematica.
L'avvocato non è un condensato di nozioni giuridiche, nè può essere paragonato
ad un juke-box, pronto a suonare il motivo desiderato a seguito dell'introduzione
della monetina: soprattutto di fronte a casi complessi, per fornire un parere
soddisfacente, può essere necessaria una consultazione personale, che implichi
la nascita di un rapporto ben più profondo di quello realizzatosi attraverso una
sola e-mail. L'avvocato deve parlare con il cliente, deve saperlo ascoltare, deve
consigliarlo, prospettandogli la soluzione più consona al caso proposto, tra le
mille che la legge rende praticabili.
Per tal motivo, lo Studio Giunta non si limita - né potrebbe limitarsi
- ad offrire semplici consulenze on-line,
ma offre ai visitatori la possibilità di essere contattati, sia per approfondire
via filo ogni tematica, sia prenotando appuntamenti in Studio. Non appena la tecnica
sarà affinata ed affidabile, sarà possibile inoltre attuare anche teleconferenze
dirette con i clienti, attraverso la installazione di webcam, a riprova del fatto
che le nuove tecnologie possono essere messe efficacemente al servizio della professione
forense.
Ed infatti, nella gestione dello Studio assume una rilevanza decisamente strategica
l'impiego di strutture tecnologiche ed informatiche avanzate, con un duplice
vantaggio: per gli avvocati queste strutture consentono indubitabilmente
una migliore gestione del lavoro e il contenimento dei costi produttivi; per
la clientela, costituiscono, invece, uno strumento che assicura un contatto
diretto on-line con i propri legali ed una risposta sempre più tempestiva alle
proprie esigenze.
La New Economy tende a sconvolgere quei mercati caratterizzati da immobilismo,
mancanza di concorrenza, barriere di vario genere ed iperintermediazione, tutti
connotati che contraddistinguono, senza dubbio, il "mercato" dei servizi legali
oggi in Italia (in tal senso vedi l'Indagine Conoscitiva dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato nel settore degli Ordini e Collegi Professionali
conclusa nell'ottobre 1997).
La persona media, di fronte ad un problema di natura giuridica, ha sempre
più remore ad entrare in uno studio legale (quasi peggio di un luogo di cui diffidare!)
e preferisce, sempre di più, ricorrere alla consulenza di un esperto virtuale,
del quale ha potuto testare, anche in base al contenuto del sito ed alla verificabilità
delle garanzie in esso contenute, le approfondite conoscenze in uno specifico
settore. Le comunità virtuali di cui si parla tanto, e anche a sproposito, esistono
e non se ne può ignorare l'intrinseco apporto innovativo.
Appare lecito sostenere, in buona sostanza, che, proprio grazie all'utilizzo delle
moderne tecnologie, saranno, in progresso di tempo, resi disponibili ai clienti
strumenti adatti a svolgere un effettivo controllo sull'operato del professionista.
La Corte di giustizia Europea insegna che l'attività svolta dagli iscritti
agli albi di professioni intellettuali è inclusa nella disciplina di cui all'art.85
e 86 del Trattato di Roma e che, pertanto, l'attività dell'avvocato ha anche una
evidente natura economica, essendo costituita da una prestazione intellettuale
contro una remunerazione, con l'assunzione a proprio carico dei rischi economici
e finanziari connessi a detta attività, ai sensi degli artt.2222 e 2229 c.c. (sentenza
18/6/98, C.35/96, Commissione UE c. Repubblica Italiana).
L'avvento delle IT modifica lo scenario complessivo del business e della comunicazione.
La professione forense in questo scenario non può mancare l'appuntamento con un
rinnovamento delle risorse, delle attività e della propria formula di visibilità.
In un mondo sempre meno regolato e regolabile ci sarà sempre più bisogno dell'interpretazione
di un giurista per la tutela dei diritti di tutti i cittadini e per un più efficiente
servizio di consulenza alle imprese. Gli studi legali italiani aprono pagine Web,
nonostante le difficoltà a tutt'oggi presenti di conciliare queste nuove forme
di lavoro con il codice deontologico.
Per non giungere al paradosso (al quale, in parte, già assistiamo), per cui
quel che l'avvocato non può fare viene fatto da chi avvocato non è; per non lasciare
che "l'esperto consiglia", quando l'esperto è il "chiunque" che oggi più che mai
si nasconde dietro il monitor, divenga il modello di diffusione del sapere giuridico;
per conservare, modernizzandolo, quell'imprescindibile "intuitu personae" (la
fiducia nella persona) che da sempre caratterizza il nostro rapporto con il cliente,
per consentire che la consulenza sia professionale, supportata dalla formazione,
dalla forma mentis e dalla esperienza legale; per tutelare fino in fondo la fiducia
del potenziale cliente e l'affidabilità delle informazioni che riceve, il ruolo
dei singoli avvocati, in quanto tali e in quanto iscritti ad un Albo e membri
di un Ordine, non potrà essere passivo o di boicottaggio di queste forme di trasmissione
del sapere, ma sempre più posto a tutela, a garanzia e perché no a "sigillo",
a "certificazione" della qualità delle informazioni diffuse e della qualità e
professionalità della loro provenienza.
Ha scritto Richard Susskind, autore del famoso "The future of law" che
per comodità si traduce: "Nel linguaggio del tecnologo, gli avvocati di oggi sono
l'interfaccia tra i non avvocati e la legge. Se una persona vuole conoscere la
sua situazione legale, normalmente dovrà consultare un consulente di diritto.
Nel futuro, il sistema informativo legale diventerà un'interfaccia vitale, così
come l'assistenza legale diventa una delle innumerevoli forme di informazioni
disponibili nella information highway. Può, allora, affermarsi che la legge non
esiste per dare lavoro agli avvocati più di quanto non esistano le malattie per
dare lavoro ai medici."
Questo sito consente di accedere alla completa conoscenza del
Codice Deontologico Forense nonché del contenuto
della Legge
Professionale Forense, che regolano e disciplinano l'attività dell'avvocato,
semplicemente "cliccando" sui rispettivi nomi.
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