L'incidente stradale al microscopio Microteam Internet Service Provider  
Tariffario forense  
< Torna a indice tariffario
ISCRIZIONE A RUOLO DELLE CAUSE CIVILI

Importi previsti negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 come da ultimo
modificati dall'art. 241, D. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
Natura e grado dei procedimenti
Importo delle marche da applicare o dei versamenti da effettuare a mezzo di conti correnti postali
Per imposta di bollo Per diritti di cancelleria, per diritti, indennitā di trasferta, per spese postali, per l'attivitā dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 1, secondo comma, nonchč per il diritto di chiamata di causa
1
2 3
A) Procedimenti davanti al Giudice di pace

B) Procedimenti davanti al Tribunale:

  1. di cognizione
  2. di esecuzione

    a) immobiliare
    b) di altra natura
C) Procedimenti davanti alla Corte di appello
D) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione

E) Procedimenti speciali:

  1. di ingiunzione
  2. altri
  3. procedimento in camera di consiglio
46,48 10,85
54,23


123,95
61,97
10,85


56,29
24.000
46,48 10,85
30,99 13,94
30,99
30,99
30,99
4,65
5,42
6,20
 
N.B. - Nella forma forfettaria indicata alla colonna 3 non sono compresi i diritti e le spese per eventuali copie di atti e provvedimenti eseguiti nel corso del procedimento. Per i procedimenti di ingiunzione la somma di cui alla colonna 3 non č comprensiva dei diritti, indennitā di trasferta, spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere. Mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (articolo 3, legge 25 aprile 1957, n. 283).
 
TASSA PER L'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE CAUSE CIVILI (*)
 
Procedimento Importo
Cause avanti al Tribunale 1,03
Cause avanti la corte d'appello 1,55
Cause avanti la corte di cassazione 2,58
Ricorsi per ingiunzione di competenza del Tribunale 0,31
 
Ex art. 3, legge 25 aprile 1957, n. 283, come modificato dall'art. 240, comma 1, decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. La tassa non è dovuta per i giudizi dinanzi al giudice di pace.
Dal pagamento della tassa sono esentate le controversie in materia di lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza malattia ai lavoratori, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché quelle in materia agraria, che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del tribunale e della corte di appello, e quello sull'equo fitto.
La tassa sarà riscossa mediante marche da bollo da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o sull'originale del ricorso per ingiunzione e da annullarsi a cura del cancelliere con applicazione del timbro di ufficio.