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Tabella 1
(Articolo 9, comma 2) |
- Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali
civili ed amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo
8, comma 4, per l'esercizio in sede penale, il contributo unificato
di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a € 1.032,91;
b) € 61,97 per i processi di valore superiore a € 1.032,91
e fino a € 5.164,57;
c) € 154,94 per i processi di valore superiore a € 5.164,57
e fino a € 25.822,84;
d) € 309,87 per i processi di valore superiore a € 25.822,84
e fino € 51.645,69;
e) € 413,17 per i processi di valore superiore a € 51.645,69
e fino a € 282.228,45;
f) € 661,39 per i processi di valore superiore a € 282.228,45 e
fino a € 516.456,90;
g) € 929,62 per i processi di valore superiore a € 516.456,90.
- I processi amministrativi quando non sia determinabile il valore
della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui
alla lettera a) del comma 1 della presente tabella.
- I processi di valore indeterminabile si considerano compresi
nello scaglione di cui alla lettera d), comma 1 della presente
tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore
sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace,
il contributo unificato è dovuto nella misura prevista per lo
scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente tabella.
- Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel
Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura civile, compreso
il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei confronti
di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto
alla metà. Il contributo non è dovuto per i procedimenti cautelari
richiesti in corso di causa ai sensi dell'articolo 669-quater
del codice di procedura civile.
- Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente
il contributo alla lettera c) del comma 1 delle presente tabella.
Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del contributo
dovuto è quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente
tabella, ridotto alla metà.
- Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli uffici
giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a € 5,16
per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine.
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(*) Ai sensi dell'art. 9 della legge 23
dicembre 1999, n. 488: << 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi
ai procedimenti civili, penali e amministrativi e in materia tavolare,
comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non
si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo,
i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale
giudiziario.
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia
tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione
indicati al comma 1, per ciascuno grado di giudizio, è istituito il
contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e
i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita
il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa
istanza per assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene
nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità dell'atto,
è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al
comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte
soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.
4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è soggetto
al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia
richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.
Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità
civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una
somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al
comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al
valore dell'importo liquidato nella sentenza.
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli
10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita
dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo
ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che
ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione
e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi
ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
Ove non si provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta
del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro delle Finanze,
del Bilancio e della Programmazione economica, sono apportate le variazioni
alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni
di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto
conto delle necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del
valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.
Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento
del contributo unificato.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di
patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo
di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti
già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di
bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura.
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione
di valore non superiore a lire 100 milioni.
10. Con decreto del ministro della Giustizia da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 3 della legge 1988, n.400, di concerto con il ministro delle
Finanze, del Bilancio e della Programmaizone economica, sono dettate
le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate
dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa
regolazione contabile.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio
2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima
data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di
sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del ministro della Giustizia e del ministro delle Finanze,
tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o
di accertare difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti
posti a loro carico. Per i procedimenti già iscritti a ruolo al 1°
luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del
secondo periodo, la parte può valersi delle disposizioni del presente
articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in
ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione
di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione
a ruolo e di diritti di cancelleria. |
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