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tariffario |
ARTICOLO 20 TARIFFA PARTE PRIMA D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 642
Come sostituito, ai sensi dell'art. 242, dall'allegato 3 del D.Lgs.
19 febbraio 1998, n. 51
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Articolo della tariffa
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Indicazione degli atti
soggetti ad imposta |
Imposte dovute |
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(euro) |
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Fisse |
Proporzionali |
20 |
1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali
civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali:
per ogni foglio |
10,33 |
- |
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Modo di pagamento:
- Carta bollata, marche e bollo a punzone.
- Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti
originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su
carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali
di conciliazione. L'imposta è corrisposta, per ogni procedimento,
mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto
corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle
misure di seguito indicate:
1) davanti al Giudice di
pace |
€ 46,48 |
2)davanti al Tribunale
_a) per i procedimenti di cognizione
_b) per i procedimenti di escuzione
__immobiliare
__di altra natura, limitatamente a quelli il cui valore
supera L. 5.000.000
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€ 54,23
€ 123,95
61,97 |
3) davanti alla Corte di
appello |
€ 46,48 |
4) davanti alla Corte di
Cassazione |
€ 30,99 |
5) per i procedimenti speciali |
€ 30,99 |
- L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai
segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni
e dei provvedimenti,
è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato
ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di € 92,96,
con le modalità di cui al comma 2.
- Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione
nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata
al numero dei fogli, è versata, contestualmente all'imposta di
registro, se dovuta, secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni
( modificato dall'art. 9 del dlgs. 138/99 )
- Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi
del giudice di pace l'imposta, se dovuta, è assolta mediante carta
bollata, marche, o bollo a punzone.
- Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine
degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di procedura
civile, e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori
per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (art.
174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni
e integrazioni) quando sono scritte sull'avviso di convocazione,
l'imposta è assolta con marche.
- La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile
1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche.
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Note:
1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in
calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83
del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione
della firma.
2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie
e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace le copie
delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti
nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei
collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero
o compiuti su sua richiesta.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7
febbraio 1979, n. 59.
4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita
in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che
fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta
al pagamento dell'imposta nella misura e con le modalità stabilite
nel presente articolo.
5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'art.
165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di
carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche
e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.
6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche
o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro
ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale,
annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il
procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute,
deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo
di ufficio. |
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Articolo della tariffa
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Indicazione degli atti
soggetti ad imposta |
Imposte dovute |
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(euro) |
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Fisse |
Proporzionali |
20 |
1. Atti d'inimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi
grado e specie: per ogni foglio |
10,33 |
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Modo di pagamento:
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
Note:
1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d'intimazione ai testimoni
nei procedimenti avanti i giudici di pace, nonchè le copie degli
atti consegnate ai testimoni.
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Articolo della tariffa
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Indicazione degli atti
soggetti ad imposta |
Imposte dovute |
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(euro) |
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Fisse |
Proporzionali |
20 |
1. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il
lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile |
41,32 |
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Modo di pagamento:
1. Modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Note:
1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.
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