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Tariffario forense  
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ARTICOLO 20 TARIFFA PARTE PRIMA D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 642

Come sostituito, ai sensi dell'art. 242, dall'allegato 3 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

 
Articolo della tariffa Indicazione degli atti soggetti ad imposta Imposte dovute
    (euro)
    Fisse Proporzionali
20 1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali: per ogni foglio 10,33 -

Modo di pagamento:

  1. Carta bollata, marche e bollo a punzone.

  2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L'imposta è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di seguito indicate:

    1) davanti al Giudice di pace € 46,48
    2)davanti al Tribunale
    _a) per i procedimenti di cognizione
    _b) per i procedimenti di escuzione
    __immobiliare
    __di altra natura, limitatamente a quelli il cui valore supera L. 5.000.000

    € 54,23

    € 123,95
    61,97
    3) davanti alla Corte di appello € 46,48
    4) davanti alla Corte di Cassazione € 30,99
    5) per i procedimenti speciali € 30,99

  3. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di € 92,96, con le modalità di cui al comma 2.

  4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è versata, contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni ( modificato dall'art. 9 del dlgs. 138/99 )

  5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l'imposta, se dovuta, è assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone.

  6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con marche.

  7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche.
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Note:
1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma.
2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59.
4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo.
5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'art. 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.
6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.
Articolo della tariffa Indicazione degli atti soggetti ad imposta Imposte dovute
    (euro)
    Fisse Proporzionali
20 1. Atti d'inimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie: per ogni foglio 10,33 -

Modo di pagamento:

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Note:
1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici di pace, nonchè le copie degli atti consegnate ai testimoni.

Articolo della tariffa Indicazione degli atti soggetti ad imposta Imposte dovute
    (euro)
    Fisse Proporzionali
20 1. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile 41,32 -

Modo di pagamento:

1. Modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Note:
1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.

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