NORME GENERALI
Art. 1. 1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella
deve tenersi conto della natura, complessita' e gravita' della causa,
del numero e della importanza delle questioni trattate; della durata
del processo e del pregio dell'opera prestata; del numero degli
avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilita' della
difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze
civili; delle condizioni finanziarie del cliente.
- 2. Per le cause che richiedono un
particolare impegno, per la complessita' dei fatti o per le questioni
giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al
quadruplo dei massimi stabiliti. -
3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora
tra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario
previsto appaia per particolari circostanze del caso (quali, ad
esempio, il numero dei documenti da esaminare, la durata della fase
dibattimentale, l'entita' economica o la importanza degli interessi
coinvolti, il risultato ottenuto, la continuita' dell'impegno necessario,
la frequenza e la entita' della assistenza da prestare, il disagio
dipendente dalla necessita' di frequenti trasferimenti fuori sede
o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali
.. ecc.), una manifesta sproporzione, i massimi possono essere determinati,
anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio
dell'ordine.
- 4. Gli onorari minimi stabiliti nella
tariffa sono inderogabili.
--5. Per i compensi spettanti al difensore
d'ufficio dell'imputato minorenne previsti dall'art. 2 del decreto
ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale
e in relazione all'effettiva attivita' difensiva svolta, potra'
ridurre l'ammortamento minimo degli onorari fino ad un terzo della
misura prevista.
Art. 2. 1. Se il procedimento non viene portato a termine per
qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il
cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato ha ugualmente
diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta,
computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, gia' compiuto
alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato
che ne sia derivato al cliente.
Art. 3. 1. Nel caso di assistenza e difesa di piu' parti
aventi la stessa posizione, la parcella unica potra' essere aumentata,
per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le
parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre
le prime dieci e fino ad un massimo di venti.
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2. Nel caso di assistenza a due o piu' clienti che abbiano identita'
di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti
l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto
al reato contestato, l'avvocato avra' diritto, da parte di ciascun
cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.
- 3. Nel caso che incaricati della difesa
siano piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del
cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a
carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono
computati gli onorari per un solo avvocato.
Art. 4. 1. Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato
avra' diritto alla indennita' di trasferta e al rimborso delle spese
cosi' come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del
cliente e, nella ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei
confronti del soccombente.
Art. 5. 1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile
costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva
competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa
penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti previsti dalla
tariffa civile.
Art. 6. 1. Oltre agli onorari spetta al difensore quanto previsto
nell'art. 4 ed il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie
processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie,
varie).
Art. 7. 1. Al procuratore sono dovuti gli stessi onorari e le
stesse indennita' previsti per l'avvocato.
- 2. Detti onorari ed indennita' sono
ridotti alla meta' per gli iscritti nel registro dei praticanti procuratori
che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture.
Art. 8. 1. All'avvocato e al procuratore e' dovuto un rimborso
forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo
dei suoi onorari. |