- E’ una parola!! Così direbbe chiunque abbia un minimo di pratica
con la spinosa questione. Qui si può soltanto riferire al fiducioso
visitatore che la materia del “danno” in generale, e conseguentemente
della sua valutazione, spessissimo non è chiara neanche agli stessi
Giudici che su di essa vengono chiamati a decidere. Ovviamente,
le difficoltà maggiori si incontrano nell’ambito della classificazione
delle varie tipologie di danno alla persona, mentre per il danno
alle cose le tecniche estimatorie hanno raggiunto un buon livello
di attendibilità. Tuttavia, neanche la valutazione del danno alle
cose – specie in caso di danni di notevole entità – sfugge alla
regola della contrapposizione degli opposti interessi, generando,
pertanto, occasione di liti giudiziarie.
E’ da tempo in corso una tenace – spesso “feroce” – lotta tra
gli assicuratori (e, più in generale, gli obbligati al risarcimento)
ed i danneggiati: una lotta che riguarda spesso proprio i metodi
di valutazione del danno. Così, mentre le disposizioni normative
prevedono, in linea generale, il diritto del danneggiato al pieno
soddisfacimento di ogni sua spettanza, chi è chiamato a risarcire
tali danni si adopra in ogni modo per porre “limiti” di vario genere
alle possibilità del danneggiato di conseguire ciò che la legge
astrattamente gli consentirebbe di ottenere.
Attualmente – senza alcuna pretesa di essere esaustivi – possiamo
individuare le seguenti categorie di danno e le rispettive tendenze
“valutative”:
a) danno alle cose: è quello
che ha subìto il minor numero di tentativi di “limitazione”, essendo
pressochè pacifica e costante la applicazione della regola del “pieno
ripristino” dello status quo ante e cioè il pagamento del controvalore
effettivo del bene danneggiato. Ciònondimeno, a lungo le Società
assicuratrici hanno sostenuto – e continuano a sostenere – che nel
caso di “vetustà” del bene danneggiato – in specie autoveicoli –
si debba risarcire il danno in base al cosiddetto “valore di mercato
ante sinistro” anziché secondo il valore delle spese effettivamente
occorrenti per eseguire le riparazioni a regola d’arte. Parte della
magistratura, fortunatamente minoritaria, segue tale regola.
b) danno alle persone: che,
a sua volta, è suscettibile di una suddistinzione in sottocategorie,
e precisamente: - danno biologico (detto anche danno alla salute),
il quale consiste, secondo una famosa definizione giurisprudenziale
della Corte Costituzionale (sentenza n. 184 del 1986), mutuata dalla
innovativa giurisprudenza del Tribunale di Genova, nella menomazione
della persona vista nella somma delle funzioni naturali aventi “rilevanza
biologica, culturale, sociale ed estetica”, menomazione sempre sussistente,
a prescindere dalle ulteriori conseguenze (morali, patrimoniali
etc.) derivanti dall’illecito. Si tratta di una figura di danno
comprensiva di qualsiasi tipo di violazione ingiusta dell’integrità
psico fisica della persona. Alla introduzione della figura è poi
seguita una complessa operazione di perfezionamento e di “riempimento”
della nuova categoria, la quale ha assorbito in sé delle figure
di danno alla persona già in precedenza elaborate, quali quelle
del danno estetico, del danno alla vita di relazione, del danno
alla vita sessuale, e del danno alla cosiddetta capacità lavorativa
generica. Tutte queste figure sono ora sussunte nella più ampia
categoria del danno biologico, ma poiché quest’ultimo è stato elaborato
in modo tale da comprendere un “aspetto statico”, riferito alla
pura e semplice constatazione di fatto della esistenza della lesione,
ed un “aspetto dinamico”, che si riferisce alle conseguenze effettive
provocate nel caso concreto a quel determinato danneggiato, le predette
figure di danno – ancorchè ricomprese nella categoria del danno
biologico – hanno conservato una certa dignità di componenti di
tale danno, assumendo, così, un rilevante aspetto nella individuazione
del suo aspetto dinamico ed influendo sulla valutazione del risarcimento.
La valutazione del danno biologico è attualmente eseguita facendo
ricorso a particolari “Tabelle” elaborate con svariati sistemi –
spesso del tutto empirici e privi di ogni fondamento giuridico e
medico legale – da alcuni Tribunali (le più note sono quelle del
Tribunale di Milano), le quali sono parametrate in base all’età
ed al coefficiente di invalidità permanente del danneggiato. - Nel
solco del danno biologico sono stati posti dalla giurisprudenza
anche il danno alla serenità familiare ed il danno da lesione dell'onore
e della reputazione, il cui risarcimento viene effettuato in via
“equitativa pura”, e cioè secondo il giudizio che si forma il Giudice
sul caso esaminato.
Il danno morale è quello che deriva alla persona che sia rimasta
vittima di un comportamento illecito altrui che sia, anche astrattamente,
configurabile come un comportamento/reato (artt. 2059 C.C. e 185
C.P.) e consiste nella sofferenza psico fisica che subisce la vittima
del fatto. Anche il danno morale viene liquidato secondo il sistema
“equitativo puro”, anche se, specie in materia di infortunistica
stradale, le Società assicuratrici, in ciò seguite da parte della
magistratura e persino dagli organi di governo, tendono a “parametrarlo”.
Il danno patrimoniale consiste nella perdita immediata (danno
emergente) ovvero futura (lucro cessante) del reddito da parte del
danneggiato, in conseguenza delle lesioni personali riportate. Il
danno patrimoniale è praticamente l’unico che viene risarcito “dal
vero”, e cioè in base alla prova concreta di diminuzione o perdita
di reddito o di altre opportunità economiche che il danneggiato
riesce a fornire al giudice.
Il danno esistenziale, infine, può essere considerato l’ultimo
nato nell’ambito della elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale
ed è destinato ad assumere rilevante importanza. Esso – in modo
pressochè rivoluzionario – prescinde sia dalla effettiva esistenza
di “lesioni personali” che dalla ripercussione economica che il
fatto illecito può produrre e tende a proteggere un bene della persona
che diviene sempre più prezioso: la serenità personale, l’equilibrio
ed il benessere psico fisico. E’ il caso del cane del vicino che
abbaia continuamente disturbando la vostra quiete e creando conseguenze
di scompenso dell’essere. Anche tale tipo di danno viene attualmente
risarcito in base al sistema “equitativo puro”.
Lo Studio Legale Giunta, ha approfondito in maniera specifica
la materia della individuazione e della valutazione del danno.
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