L'incidente stradale al microscopio Microteam Internet Service Provider  
Valutazione del danno  
  • - E’ una parola!! Così direbbe chiunque abbia un minimo di pratica con la spinosa questione. Qui si può soltanto riferire al fiducioso visitatore che la materia del “danno” in generale, e conseguentemente della sua valutazione, spessissimo non è chiara neanche agli stessi Giudici che su di essa vengono chiamati a decidere. Ovviamente, le difficoltà maggiori si incontrano nell’ambito della classificazione delle varie tipologie di danno alla persona, mentre per il danno alle cose le tecniche estimatorie hanno raggiunto un buon livello di attendibilità. Tuttavia, neanche la valutazione del danno alle cose – specie in caso di danni di notevole entità – sfugge alla regola della contrapposizione degli opposti interessi, generando, pertanto, occasione di liti giudiziarie.
  • E’ da tempo in corso una tenace – spesso “feroce” – lotta tra gli assicuratori (e, più in generale, gli obbligati al risarcimento) ed i danneggiati: una lotta che riguarda spesso proprio i metodi di valutazione del danno. Così, mentre le disposizioni normative prevedono, in linea generale, il diritto del danneggiato al pieno soddisfacimento di ogni sua spettanza, chi è chiamato a risarcire tali danni si adopra in ogni modo per porre “limiti” di vario genere alle possibilità del danneggiato di conseguire ciò che la legge astrattamente gli consentirebbe di ottenere.
  • Attualmente – senza alcuna pretesa di essere esaustivi – possiamo individuare le seguenti categorie di danno e le rispettive tendenze “valutative”:
    a) danno alle cose: è quello che ha subìto il minor numero di tentativi di “limitazione”, essendo pressochè pacifica e costante la applicazione della regola del “pieno ripristino” dello status quo ante e cioè il pagamento del controvalore effettivo del bene danneggiato. Ciònondimeno, a lungo le Società assicuratrici hanno sostenuto – e continuano a sostenere – che nel caso di “vetustà” del bene danneggiato – in specie autoveicoli – si debba risarcire il danno in base al cosiddetto “valore di mercato ante sinistro” anziché secondo il valore delle spese effettivamente occorrenti per eseguire le riparazioni a regola d’arte. Parte della magistratura, fortunatamente minoritaria, segue tale regola.
    b) danno alle persone: che, a sua volta, è suscettibile di una suddistinzione in sottocategorie, e precisamente: - danno biologico (detto anche danno alla salute), il quale consiste, secondo una famosa definizione giurisprudenziale della Corte Costituzionale (sentenza n. 184 del 1986), mutuata dalla innovativa giurisprudenza del Tribunale di Genova, nella menomazione della persona vista nella somma delle funzioni naturali aventi “rilevanza biologica, culturale, sociale ed estetica”, menomazione sempre sussistente, a prescindere dalle ulteriori conseguenze (morali, patrimoniali etc.) derivanti dall’illecito. Si tratta di una figura di danno comprensiva di qualsiasi tipo di violazione ingiusta dell’integrità psico fisica della persona. Alla introduzione della figura è poi seguita una complessa operazione di perfezionamento e di “riempimento” della nuova categoria, la quale ha assorbito in sé delle figure di danno alla persona già in precedenza elaborate, quali quelle del danno estetico, del danno alla vita di relazione, del danno alla vita sessuale, e del danno alla cosiddetta capacità lavorativa generica. Tutte queste figure sono ora sussunte nella più ampia categoria del danno biologico, ma poiché quest’ultimo è stato elaborato in modo tale da comprendere un “aspetto statico”, riferito alla pura e semplice constatazione di fatto della esistenza della lesione, ed un “aspetto dinamico”, che si riferisce alle conseguenze effettive provocate nel caso concreto a quel determinato danneggiato, le predette figure di danno – ancorchè ricomprese nella categoria del danno biologico – hanno conservato una certa dignità di componenti di tale danno, assumendo, così, un rilevante aspetto nella individuazione del suo aspetto dinamico ed influendo sulla valutazione del risarcimento. La valutazione del danno biologico è attualmente eseguita facendo ricorso a particolari “Tabelle” elaborate con svariati sistemi – spesso del tutto empirici e privi di ogni fondamento giuridico e medico legale – da alcuni Tribunali (le più note sono quelle del Tribunale di Milano), le quali sono parametrate in base all’età ed al coefficiente di invalidità permanente del danneggiato. - Nel solco del danno biologico sono stati posti dalla giurisprudenza anche il danno alla serenità familiare ed il danno da lesione dell'onore e della reputazione, il cui risarcimento viene effettuato in via “equitativa pura”, e cioè secondo il giudizio che si forma il Giudice sul caso esaminato.
  • Il danno morale è quello che deriva alla persona che sia rimasta vittima di un comportamento illecito altrui che sia, anche astrattamente, configurabile come un comportamento/reato (artt. 2059 C.C. e 185 C.P.) e consiste nella sofferenza psico fisica che subisce la vittima del fatto. Anche il danno morale viene liquidato secondo il sistema “equitativo puro”, anche se, specie in materia di infortunistica stradale, le Società assicuratrici, in ciò seguite da parte della magistratura e persino dagli organi di governo, tendono a “parametrarlo”.
  • Il danno patrimoniale consiste nella perdita immediata (danno emergente) ovvero futura (lucro cessante) del reddito da parte del danneggiato, in conseguenza delle lesioni personali riportate. Il danno patrimoniale è praticamente l’unico che viene risarcito “dal vero”, e cioè in base alla prova concreta di diminuzione o perdita di reddito o di altre opportunità economiche che il danneggiato riesce a fornire al giudice.
  • Il danno esistenziale, infine, può essere considerato l’ultimo nato nell’ambito della elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale ed è destinato ad assumere rilevante importanza. Esso – in modo pressochè rivoluzionario – prescinde sia dalla effettiva esistenza di “lesioni personali” che dalla ripercussione economica che il fatto illecito può produrre e tende a proteggere un bene della persona che diviene sempre più prezioso: la serenità personale, l’equilibrio ed il benessere psico fisico. E’ il caso del cane del vicino che abbaia continuamente disturbando la vostra quiete e creando conseguenze di scompenso dell’essere. Anche tale tipo di danno viene attualmente risarcito in base al sistema “equitativo puro”.
  • Lo Studio Legale Giunta, ha approfondito in maniera specifica la materia della individuazione e della valutazione del danno.
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