- Nell’ambito della gestione del risarcimento del danno alla persona
assume una rilevante importanza la perizia medica, che va più correttamente
definita come “perizia medico legale”.
Questo nuovo nome ci introduce subito ad una delle caratteristiche
determinanti che debbono essere possedute dal medico al quale ci
rivolgiamo per ottenere la cosiddetta “perizia”: il medico, cioè,
deve essere preferibilmente in possesso della specializzazione in
“Medicina Legale e delle Assicurazioni”, la quale si consegue frequentando
un apposito “master” universitario piuttosto impegnativo. Tale titolo
conferisce, a chi ne sia in possesso, una sicura garanzia di competenza
nello specifico settore della valutazione del danno alla persona.
E l’importanza di esso si percepisce se solo si pensa che nessun
avvocato – per competente che possa essere – ha la possibilità di
“inventarsi” la percentuale di invalidità permanente che sia conseguita
ad un sinistro di qualsivoglia natura. Pertanto, la perizia medico
legale costituisce, per l’avvocato esperto, la irrinunciabile “materia
prima” sulla quale basare il calcolo del danno e le richieste da
rivolgere al responsabile od al suo assicuratore.
L’avvocato, infatti, ha il preciso compito di “tradurre” in denaro
le valutazioni percentuali e le altre osservazioni tecniche contenute
nella relazione che viene predisposta dal medico legale. Attenzione:
spetta all’avvocato e non al medico procedere a tale valutazione
economica, per cui il medico che si spingesse ad eseguire tale operazione
pecca sicuramente di presunzione e difetta, conseguentemente, di
attendibilità allo stesso modo di un avvocato che si avventurasse
ad esprimere pareri valutativi di ordine medico legale. E’ cosa
buona quella di diffidare dei medici legali che esercitano pesanti
pressioni sul paziente perché si rivolga ad un determinato Studio
Legale, poiché tale atteggiamento, normalmente, nasconde un “rapporto
di scambio” di clientela, non sempre attuato nell’interesse del
danneggiato.
Inutile dire che la medesima raccomandazione vale – ed a maggior
ragione – per i medici generici o, addirittura per infermieri ovvero
altri addetti al servizio sanitario, sia esso pubblico che privato.
E’ inoltre cosa buona quella di accertare che il medico legale cui
ci si rivolge non sia anche il medico di fiducia della Società assicuratrice
che dovrà provvedere al risarcimento.
Lo Studio Legale Giunta è collegato con i migliori specialisti
del settore ed è in grado, per l’esperienza acquisita, di discernere
i vari fiduciari delle Società assicuratrici.
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