L'incidente stradale al microscopio Microteam Internet Service Provider  
Perizia medica  
  • - Nell’ambito della gestione del risarcimento del danno alla persona assume una rilevante importanza la perizia medica, che va più correttamente definita come “perizia medico legale”.
  • Questo nuovo nome ci introduce subito ad una delle caratteristiche determinanti che debbono essere possedute dal medico al quale ci rivolgiamo per ottenere la cosiddetta “perizia”: il medico, cioè, deve essere preferibilmente in possesso della specializzazione in “Medicina Legale e delle Assicurazioni”, la quale si consegue frequentando un apposito “master” universitario piuttosto impegnativo. Tale titolo conferisce, a chi ne sia in possesso, una sicura garanzia di competenza nello specifico settore della valutazione del danno alla persona. E l’importanza di esso si percepisce se solo si pensa che nessun avvocato – per competente che possa essere – ha la possibilità di “inventarsi” la percentuale di invalidità permanente che sia conseguita ad un sinistro di qualsivoglia natura. Pertanto, la perizia medico legale costituisce, per l’avvocato esperto, la irrinunciabile “materia prima” sulla quale basare il calcolo del danno e le richieste da rivolgere al responsabile od al suo assicuratore.
  • L’avvocato, infatti, ha il preciso compito di “tradurre” in denaro le valutazioni percentuali e le altre osservazioni tecniche contenute nella relazione che viene predisposta dal medico legale. Attenzione: spetta all’avvocato e non al medico procedere a tale valutazione economica, per cui il medico che si spingesse ad eseguire tale operazione pecca sicuramente di presunzione e difetta, conseguentemente, di attendibilità allo stesso modo di un avvocato che si avventurasse ad esprimere pareri valutativi di ordine medico legale. E’ cosa buona quella di diffidare dei medici legali che esercitano pesanti pressioni sul paziente perché si rivolga ad un determinato Studio Legale, poiché tale atteggiamento, normalmente, nasconde un “rapporto di scambio” di clientela, non sempre attuato nell’interesse del danneggiato.
  • Inutile dire che la medesima raccomandazione vale – ed a maggior ragione – per i medici generici o, addirittura per infermieri ovvero altri addetti al servizio sanitario, sia esso pubblico che privato. E’ inoltre cosa buona quella di accertare che il medico legale cui ci si rivolge non sia anche il medico di fiducia della Società assicuratrice che dovrà provvedere al risarcimento.
  • Lo Studio Legale Giunta è collegato con i migliori specialisti del settore ed è in grado, per l’esperienza acquisita, di discernere i vari fiduciari delle Società assicuratrici.
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