Dal punto di vista strettamente tecnico, la parola “indennizzo”
si diversifica dalla parola “risarcimento” poiché quest’ultima è
normalmente adoperata per indicare il “ristoro” del danno ricevuto
da terzi, vuoi per responsabilità cosiddetta “contrattuale”, vuoi
per responsabilità “extracontrattuale”. Con il termine “risarcimento”,
pertanto, si suole normalmente indicare il “quantum” dovuto da un
terzo per un danno derivante da responsabilità.
Il termine “indennizzo”, viceversa, è adoperato usualmente con
riferimento a quella somma – normalmente prestabilita contrattualmente
– che è dovuta in virtù della esistenza di una polizza privata stipulata
dal singolo a garanzia di un rischio della vita comune (infortuni,
malattie, furto, incendio, scoppio etc.), ovvero di una assicurazione
di tipo “sociale”, quali quelle prestate da Enti come l’I.N.P.S.
o l’I.N.AI.L., che intervengono ad “indennizzare”, con una somma
scaturente da un sistema di calcolo prestabilito, la vittima di
un danno accidentale.
Si può pertanto dire – seppure in pura linea teorica – che mentre
il “risarcimento” di un danno tende al pieno ripristino della situazione
che esisteva prima che il danno stesso si producesse, l’indennizzo
consiste in un intervento riparatore economico non necessariamente
commisurato alla effettiva entità del danno sopportato dall’avente
diritto, ma agganciato a parametri prestabiliti per legge o per
contratto. Così, se un incendio viene provocato dalla colpa o dal
dolo di un terzo, il danneggiato avrà diritto a ricevere da quest’ultimo
l’integrale risarcimento del danno subito (ad esempio, lire cento
milioni). Ma se lo stesso incendio si sviluppa per cause accidentali,
come un corto circuito, il danneggiato – laddove sia stato previdente
ed abbia stipulato un contratto assicurativo – avrà diritto, in
base a quella polizza, a ricevere dall’assicuratore un “indennizzo”
il quale è stabilito dalle norme contrattuali e – nei cosiddetti
contratti “a primo rischio assoluto” – può non corrisponde con la
effettiva entità dei danni causati dall’incendio, ma solo con il
“massimale” previsto dal contratto assicurativo (ad esempio, lire
cinquanta milioni).
Le polizze assicurative private sono una vera giungla di clausole
e “clausolette”, spesso scritte in minutissimi caratteri, che nascondono,
frequentemente, delle condizioni non proprio favorevoli al cliente.
Lo Studio Legale Giunta è specializzato nella materia in questione
e può essere consultato – anche on line – sia in via preventiva
(prima della stipula di un contratto), sia in sede di richiesta
di pagamento di indennizzo all’assicuratore, sia esso privato che
pubblico, dopo il verificarsi dell’evento. Ricordate che il diritto
all’indennizzo del danno nell’ambito assicurativo privato si prescrive
in un solo anno dalla data del fatto. Ciò significa che dopo il
decorso di un anno dal fatto, in mancanza di atti validi ad interrompere
il termine prescrizionale, il vostro diritto all’indennizzo non
può più essere esercitato.
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