Il diritto al risarcimento del danno rientra nella categoria dei
cosiddetti “diritti soggettivi” e cioè di quelle posizioni giuridiche
del cittadino che, per legge, sono a quest’ultimo comunque garantite.
Normalmente il diritto al risarcimento in capo ad un soggetto
danneggiato si forma poiché la legge pone, a carico del responsabile,
una “obbligazione” a ripristinare, in favore del danneggiato, lo
staus quo ante, e cioè la situazione preesistente al fatto dannoso.
Tale “obbligazione” a sua volta, può derivare dalla commissione
di un illecito “extracontrattuale” ovvero “contrattuale”. Eccone
qui, comunque, la esatta definizione codicistica:
- Art. 1173 cc Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni derivano da contratto (1321 e seguenti), da fatto
illecito (2043 e seguenti), o da ogni altro atto o fatto idoneo
a produrle (433 e seguenti, 651, 2028 e seguenti, 2033 e seguenti,
2041 e seguenti) in conformità dell'ordinamento giuridico.
a) L’obbligazione
extracontrattuale trova la sua fondamentale disciplina
nel disposto dell’importantissimo articolo 2043 del Codice Civile,
che così recita:
- Art. 2043 cc Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbligacolui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno (Cod. Pen. 185).
b) L’obbligazione
contrattuale trova la sua fonte normativa di massima nelle
disposizioni contenute nell’art. 1223 del Codice Civile e nei
successivi: Ora, premessa la nozione di contratto (Art. 1321
Nozione: Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire,
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale;
Art. 1322 Autonomia contrattuale: Le parti possono liberamente
determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla
legge (e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere
contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare,
purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela
secondo l'ordinamento giuridico), la regola che dispone il risarcimento
del danno è data dalla seguente norma:
- Art. 1223 cc Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo
deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il
mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta
(1382, 1479, 2056 e seguenti).
c) Ciò non impedisce che possano verificarsi
casi di cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
nascenti dal medesimo fatto. Infatti, non costituisce esimente
dal generale divieto di neminem ledere posto dall’articolo 2043
cod. civ. la derivazione dell’evento lesivo dall’iter formativo
e/o dall’esecuzione di un vincolo obbligatorio, come nel caso
di un contratto. Se qualcuno non rispetta gli adempimenti a suo
carico previsti da un qualsiasi contratto, sarà soggetto al risarcimento
del danno ai sensi dell’art. 1223 Codice Civile:
Se qualcuno arreca a altri un danno per colpa (è il caso dell’incidente
stradale) dolo, sarà tenuto al risarcimento del danno ai sensi
dell’art. 2043 Codice Civile.
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